ART. 13 - CONTRIBUTI SINDACALI
   1.  I  dipendenti  hanno  facolta'  di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione
di  quota  mensile  dello  stipendio  per il pagamento dei contributi
sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Amministrazione
a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessate.
   2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
   3.  Il  dipendente  puo'  revocare  in qualsiasi momento la delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'Amministrazione  di  appartenenza  e all'organizzazione sindacale
interessata.  L'effetto  della  revoca  decorre  dal  primo  del mese
successivo alla presentazione della stessa.
   4.   Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle   singole
amministrazioni  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  in  base  alle
deleghe  ricevute  e  sono  versate  entro  il  mese  successivo alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con
l'Amministrazione   con   trasmissione,  distintamente  per  ciascuna
organizzazione sindacale, dei relativi prospetti.
   5.  Le  amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza  sui  nominativi  del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.