ART. 14 - PARI OPPORTUNITA'
   1.  Sono  confermati  i  comitati  per  le  pari opportunita' gia'
insediati  presso  le  amministrazioni,  ai  sensi delle disposizioni
vigenti.
   2.  Nei  casi  in  cui  detti  comitati  non  siano  ancora  stati
insediati,  essi  dovranno  essere  costituiti  entro 90 giorni dalla
stipulazione  del  presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel
seno  degli stessi sono elette secondo modalita' previste dai singoli
ordinamenti.  I  comitati possono iniziare la propria attivita' nella
composizione  formata con le rappresentanze elettive, in attesa della
designazione     delle    componenti    la    cui    nomina    spetta
all'Amministrazione.
   3.  Le  misure  per  favorire pari opportunita' nel lavoro e nello
sviluppo  professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive,
sono oggetto di contrattazione integrativa.
   4.  Le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono
oggetto  di  informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione
con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   5.   Le  amministrazioni  garantiscono  gli  strumenti  idonei  al
funzionamento  dei  comitati, mettendo, tra l'altro, immediatamente a
loro disposizione adeguati locali per la loro attivita'.