ART. 14 - PARI OPPORTUNITA' 1. Sono confermati i comitati per le pari opportunita' gia' insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalita' previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attivita' nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all'Amministrazione. 3. Le misure per favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa. 4. Le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. 5. Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l'altro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attivita'.