ART. 15 - DIRITTI SINDACALI
   1.  I  distacchi,  le  aspettative ed i permessi, nonche' le altre
prerogative  sindacali,  sono utilizzati con le modalita' e in base a
quanto  previsto  dal  Contratto  collettivo quadro sottoscritto, per
tale  materia,  in  data  7.  8.  1998  e  successive  modifiche  e/o
integrazioni.
   2.  Con  decorrenza  dalla  data  di sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di
cui  all'articolo  5  del  CCNL  quadro  del  7.  8.1998  compete  il
trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il
lavoro  straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
   3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione
in  particolare  l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7.
8. 1998.
   4.  Il  periodo  di  distacco  sindacale e' considerato utile come
anzianita'   di   servizio   ai  fini  della  progressione  economica
all'interno  della  categoria  e  della  progressione  verticale  nel
sistema di classificazione.
   5.  Ai  dipendenti  appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali
sia   stata   attribuita   l'indennita'  di  responsabilita'  di  cui
all'articolo  63,  comma  2,  compete, oltre al trattamento di cui al
comma  2,  l'indennita' corrispondente alla posizione organizzativa o
funzione specialistica o di responsabilita' attribuiti al momento del
distacco  sindacale  o  altra  di  pari valenza in caso di successiva
rideterminazione del relativo valore.
   6.  Al  dipendente  appartenente  alla  categoria D, cui sia stato
conferito  specifico,  qualificato incarico di responsabilita' di cui
all'articolo  63,  comma  3,  compete, oltre al trattamento di cui al
comma  2,  l'indennita'  corrispondente  all'incarico  attribuito  al
momento  del  distacco  sindacale  o altra di pari valenza in caso di
successiva rideterminazione del relativo valore.
   7.  Al  dipendente  appartenente  alla categoria EP, cui sia stato
attribuito   un   incarico   ai  sensi  dell'articolo  61,  oltre  al
trattamento   indicato  nel  comma  2,  compete  la  retribuzione  di
posizione  corrispondente  all'incarico  attribuito  al  momento  del
distacco  sindacale  o  altra  di  pari valenza in caso di successiva
rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla
categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all'articolo 61,
compete  l'importo  minimo di posizione di cui all'articolo 62, comma
1.