ART. 16 - IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
   1.  Il  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato o determinato e'
costituito  e  regolato dai contratti individuali secondo il presente
CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
   2.  Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
   a) tipologia del rapporto di lavoro;
   b) data di inizio del rapporto di lavoro;
   c) categoria, area e livello retributivo;
   d) durata del periodo di prova;
   e)  sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi
distaccate;
   f) causale, tra quelle indicate nell'art. 19, e termine finale nel
contratto di lavoro a tempo determinato.
   3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
   4.  In  caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art.18,
il  contratto  individuale  di  cui al comma 1 indica l'articolazione
dell'orario  di  lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui
allo stesso art. 18.
   5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro  individuale,  invita  il  destinatario a presentare, entro 30
giorni,  la  documentazione  prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata   nel   bando   di   concorso.  Entro  il  medesimo  termine
l'interessato    e'   tenuto   a   dichiarare,   sotto   la   propria
responsabilita',  salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 8, di non
avere  altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' o cumulo di impieghi
richiamate    dalle   disposizioni   vigenti   e,   in   particolare,
dall'articolo  58  del  D.Lgs.  n.  29/1993,  ovvero  a presentare la
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
   6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva
la  possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento, non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto,  ovvero  si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata   risoluzione   dei   medesimi.   Comporta,   altresi',
l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
del  servizio  nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati
motivi  di  impedimento.  In tale caso le amministrazioni, valutati i
motivi, prorogano il termine per l'assunzione, compatibilmente con le
esigenze di servizio.