ART. 17 - PERIODO DI PROVA
   1.  Il  dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un
periodo  di  prova  della durata di tre mesi. A tale periodo di prova
non  e'  soggetto  il dipendente che venga inquadrato nella categoria
immediatamente  superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai
sensi dell'art. 57.
   2.  Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
   3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia.
In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  decorso il quale il rapporto e'
risolto.  In  caso  di  infortunio sul lavoro o malattia per causa di
servizio si applica l'art. 36.
   4.  Il  periodo  di  prova resta altresi' sospeso negli altri casi
espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti.
   5.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei
commi  3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
   6.  Decorsa  la  meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai  commi  3  e  4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla   controparte.   Il  recesso  dell'Amministrazione  deve  essere
motivato.
   7.  Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
   8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
   9.  In  caso  di  recesso  la  retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
   10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante
il  periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del
posto  ed  in  caso di mancato superamento della prova, a domanda, e'
restituito  alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la
continuita'  del  rapporto  di  lavoro  e  le  retribuzioni percepite
durante il periodo di prova.
   11.  Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente
in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso una Amministrazione del
comparto,  vincitore  di  altro  pubblico  concorso,  e'  concesso un
periodo    di    aspettativa,   senza   retribuzione   e   decorrenza
dell'anzianita', per la durata del periodo di prova.
   12.  Durante  il periodo di prova, l'Amministrazione puo' adottare
iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente
puo' essere applicato, in successione di tempo, a piu' servizi, ferma
restando  la  sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e
area di appartenenza.