ART. 18 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
   1.  Il  rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente   a   tutte   le  categorie  comprese  nel  sistema  di
classificazione del personale mediante:
   a)  trasformazione  di  rapporti  di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
   b)  assunzione  nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
   2.  Ciascuna  Amministrazione  puo'  assumere  personale  a  tempo
parziale   nei  limiti  massimi  del  25%  della  dotazione  organica
complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
   3.  Per  il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
   4.  Le  amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto
dei  singoli  casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi
ordinamenti  e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le
attivita'   che,   in   ragione  della  interferenza  con  i  compiti
istituzionali,  non  sono comunque consentite ai dipendenti di cui al
comma precedente
   5.  Il  dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in
organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non  puo'  essere  inferiore  al 30% di quella a tempo pieno. In ogni
caso  la  somma  delle  frazioni  di  posto a tempo parziale non puo'
superare  il  numero  complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati in posti a tempo parziale.
   6.  Il  tempo  parziale  puo'  essere  realizzato,  anche  per  il
potenziamento   dell'attivita'   delle   amministrazioni   nelle  ore
pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie:
   - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti
i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
   -  con  articolazione  della  prestazione  su  alcuni giorni della
settimana,  del  mese,  o  di  determinati  periodi  dell'anno (tempo
parziale  verticale),  in  misura  tale  da rispettare la media della
durata   del  lavoro  settimanale  prevista  per  il  tempo  parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
   7.  Per  gli  istituti  normativi  non specificamente trattati nel
corso  del  presente  articolo,  si applicano, in quanto compatibili,
tenendo   conto  della  ridotta  durata  della  prestazione  e  della
peculiarita'   del  suo  svolgimento,  le  disposizioni  di  legge  e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
   8.  Al  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale e'
consentito,  previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di
altre  prestazioni  di  lavoro  che  non  arrechino  pregiudizio alle
esigenze  di  servizio  e  non  siano  incompatibili con le attivita'
istituzionali  delle  amministrazioni medesime, ai sensi dell'art. 58
del D. Lgs. n. 29/1993.
   9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa.
   10.  I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
   11.  In  costanza  di  rapporto di lavoro, la trasformazione dello
stesso  da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da
atto  scritto  e,  nel primo caso, deve contenere l'indicazione della
durata  della  prestazione  lavorativa nell'ambito delle tipologie di
cui al comma 6.
   12.  La  trasformazione  del  rapporto  di lavoro da tempo pieno a
tempo  parziale  e viceversa puo' altresi' aver luogo in ogni momento
su  apposita  domanda  del  dipendente,  il quale indica, nel caso di
scelta  del  tempo  parziale,  anche  la  durata e la tipologia della
prestazione  lavorativa  cui  aspira.  L'Amministrazione  e' tenuta a
comunicare,  con  atto  scritto  motivato,  le proprie determinazioni
entro  30  giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso
inutilmente  detto  termine,  si  intende accolta. L'Amministrazione,
entro il predetto termine, puo', con provvedimento motivato, rinviare
la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore
a  sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni
e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalita' del servizio.
   13.  Nel  rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono
consentite  prestazioni  di  lavoro  straordinario.  Nel solo caso di
rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  sono  consentite
prestazioni  di  lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale
di  lavoro.  Trova applicazione in particolare l'art. 3, commi 5 e 8,
del D.Lgs. n. 61/2000.
   14.  Fatto  salvo  quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro
supplementare  previste  dall'art.  3  del  D.Lgs. n. 61/2000 saranno
disciplinate  dal  contratto integrativo in relazione alle specifiche
esigenze  delle  singole  amministrazioni  e nei limiti delle risorse
destinate  agli  istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro
supplementare  sono  retribuite in misura pari a quella stabilita per
le ore di lavoro straordinario.
   15.  Il trattamento previdenziale di fine rapporto e' disciplinato
dalle  disposizioni  dell'art.  8  della  legge  554/88  e successive
modificazioni e integrazioni.
   16.  La  materia  di  cui al presente articolo sara' ridefinita in
apposita  sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali
firmatari  del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando
l'operativita'  delle  disposizioni  di cui al D. Lgs. n. 61/2000, in
quanto immediatamente applicabili.