ART. 19 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
   1.   Le   amministrazioni   possono  assumere  personale  a  tempo
determinato,  in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile
1962,  n.  230  e  successive  modificazioni,  con  riferimento  alle
categorie B e C, per le seguenti esigenze:
   a)  per  la  sostituzione  di  personale assente, quando l'assenza
prevista  superi  i  60  giorni consecutivi; il lavoratore assunto e'
mantenuto  in  servizio per tutta la durata dell'assenza e nei limiti
del  restante  periodo  di  conservazione  del  posto  del dipendente
assente;
   b)  per  la  sostituzione  di  personale  assente per gravidanza e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste  dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , 9 dicembre 1977, n.
903, e 8 marzo 2000, n. 53;
   c)  per  assunzioni  stagionali o particolari punte di attivita' o
per  esigenze  straordinarie  nel  limite massimo di sei mesi, quando
alle  stesse  non  sia  possibile  far  fronte  con  il  personale in
servizio.  Per  gli  operai  agricoli  e  florovivaisti e' consentita
l'assunzione  a  tempo  parziale  per un numero di giornate effettive
nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51.
   2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla
formazione  preventiva  di  apposite  graduatorie  in  tempi utili al
tempestivo reclutamento del personale stesso.
   3.  Nei  casi  di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1,
nel  contratto  individuale e' specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
   4.   Il   rapporto  di  lavoro  di  cui  al  comma  1  si  risolve
automaticamente,  senza  diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del
termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi
di  cui  al  comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del
titolare.
   5.  L'assunzione  a  tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno
ovvero a tempo parziale.
   6.  Le  amministrazioni,  oltre alle assunzioni di cui al comma 1,
possono  effettuare,  a  seguito  di apposite selezioni, assunzioni a
tempo determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP,
dotato  delle  professionalita'  necessarie,  per  lo  svolgimento di
attivita'  nell'ambito  di programmi di ricerca, per l'attivazione di
infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici
progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto
a  tempo determinato non dovra' essere superiore a cinque anni, fermo
restando  che  l'ultimazione  dei  suddetti  programmi  o progetti o,
comunque,  il  compimento  del  termine  massimo di cui al successivo
comma 8, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto
di lavoro.
   7.  Le  assunzioni  a  tempo  determinato di cui al comma 6 devono
avvenire  in  percentuale  non  superiore  al  20%  del  personale in
servizio  a  tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono
essere  comprese  le  assunzioni  con contratto di lavoro interinale,
nonche'  i  contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento
di   progetti  di  ricerca  di  interesse  nazionale  finanziati  dal
Ministero  dell'Universita'  e della Ricerca Scientifica e dagli enti
pubblici  di  ricerca  vigilati  dal  predetto  Ministero.  Non  sono
compresi  nella  predetta percentuale i contratti a tempo determinato
attivati  per  lo  svolgimento  di  progetti di ricerca finanziati da
aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.
   8. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potra'
in nessun caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per
un periodo superiore ai cinque anni complessivi.
   9.  Nelle  ipotesi  previste  dall'art. 2, comma 2, della legge 18
aprile  1962,  n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine
sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
   10.  In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato. Trova
applicazione l'art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 29/1993.
   11.  Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica il
trattamento  economico  e normativo previsto dal presente CCNL per il
personale  assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la
durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
   a)  le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28, comma
6, maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
   b)  in  caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni
degli   articoli  34  e  36  in  quanto  compatibili.  I  periodi  di
trattamento  intero  o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
secondo  i  criteri  di cui al comma 8 dell'art. 34, salvo che non si
tratti  di  periodo  di  assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico  non  puo'  comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto  di  lavoro.  Il  periodo di conservazione del posto e' pari
alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine
massimo fissato dall'art. 34;
   c)  possono  essere  concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze  fino  a  un  massimo  di  10  giorni complessivi in ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti
solo  in caso di matrimonio ai sensi dall'art. 30, comma 3, ovvero in
caso di lutto o grave infermita' ai sensi dell'art. 30, comma 1;
   d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti
assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un
anno,  spettano  i  permessi  retribuiti e non retribuiti di cui agli
articoli 30, 31 e 33.
   12.  I  rapporti  a  tempo determinato in essere al 23. 2. 2000 in
base  a  quanto  previsto  dal  comma 9 bis dell'art. 19 del CCNL 17.
7.1997,  integrativo del CCNL del Comparto Universita' del 21.5.1996,
sono    prorogati   fino   all'espletamento   delle   procedure   per
l'inquadramento  a  tempo  indeterminato del personale che gli Atenei
attivano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale.  Tali  procedure  dovranno  essere  concluse entro 12 mesi
dalla  data  di sottoscrizione del presente CCNL, termine massimo per
detta proroga.
   13.  Il  servizio  prestato  ai  sensi  del  presente  articolo e'
valutabile  ai  fini  dell'accesso  ad  altro  rapporto di lavoro del
comparto, come previsto dall'art. 57, comma 4.