ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
   1.  Il  presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avra' scadenza
il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per
la  parte  economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con
lettera  raccomandata  almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si
intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta
le  disposizioni  contrattuali  rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
   2.  Gli  effetti  giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione,
dalla  data  di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende
avvenuta  al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da
parte  dei  soggetti  negoziali,  a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
   3.  Le  amministrazioni  sono  tenute  ad  attuare  gli istituti a
contenuto   economico   e   normativo   con  carattere  vincolato  ed
automatico,  entro  30  giorni dalla data della stipulazione ai sensi
del comma 2.
   4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per
il  rinnovo  del  contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi
prima  delle  scadenze  previste.  Durante tale periodo e per il mese
successivo  alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.
   5.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte economica del presente contratto, ai
dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita'
nella  misura  e  secondo  le  scadenze  previste  dall'accordo sulla
politica  dei  redditi  del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennita'  si  provvedera'  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs. n.
29/1993.
   6.  In  sede  di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto   di   riferimento   del   negoziato   sara'  costituito  dalla
comparazione  tra  l'inflazione  programmata  e  quella effettiva nel
precedente  biennio,  secondo  quanto previsto dall'accordo di cui al
comma precedente.
   7.  In  deroga  al  comma  1, il presente CCNL scade, per la parte
economica,  il  31  dicembre  1999,  senza necessita' di disdetta. Le
piattaforme  per  il  rinnovo andranno presentate entro trenta giorni
dalla stipulazione del presente CCNL.