ART. 20 - TELELAVORO
   1.  Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro,
con  le modalita' previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto
il  23  marzo  2000,  ivi  compreso il sistema di relazioni sindacali
previsto dall'accordo stesso.
   2.  La  contrattazione integrativa potra' disciplinare gli aspetti
strettamente  legati alle specifiche esigenze della amministrazione e
dei  lavoratori  interessati  e  in  particolare  le  materie  di cui
all'art. 3, comma 5, dell'accordo quadro sopracitato.