ART. 21 - LAVORO INTERINALE
   1.  Nel  rispetto  dei  divieti  posti  dalla  vigente  disciplina
legislativa,  le amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere
non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
urgenza  non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso
le modalita' di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs.
n.  29/1993,  possono  stipulare  contratti  di  fornitura  di lavoro
temporaneo.
   2.   Il  ricorso  al  lavoro  temporaneo  deve  essere  improntato
all'esigenza  di contemperare l'efficienza operativa e l'economicita'
di  gestione.  In  nessun  caso  il  ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo  potra'  essere  utilizzato  per  sopperire  stabilmente e
continuativamente  a  carenze  di  organico,  ovvero  per prestazioni
lavorative riconducibili alla categoria B.
   3.  Le amministrazioni possono utilizzare lavoratori con contratto
di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente
CCNL,  senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei
lavoratori  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la  stessa
Amministrazione;  il numero dei lavoratori determinato in base a tale
percentuale   e'   arrotondato,   in  caso  di  frazione,  all'unita'
superiore.
   4.  I  lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
qualora  partecipino a programmi o a progetti di produttivita' presso
l'amministrazione,  hanno  titolo  a  partecipare  all'erogazione dei
connessi   trattamenti   economici   accessori.   La   contrattazione
collettiva  decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche
organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni,
criteri  e  modalita'  per  la  corresponsione  di  tali  trattamenti
accessori.
   5.  Le  amministrazioni  provvedono alla tempestiva informazione e
consultazione  dei  soggetti  sindacali di cui all'art. 9 sul numero,
sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai
contratti  di  lavoro  temporaneo  e  sui relativi costi. Nei casi di
motivate    ragioni    d'urgenza,   le   amministrazioni   forniscono
l'informazione  in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni
successivi  alla  stipulazione  dei  contratti di fornitura, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
   6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a
partecipare,  presso l'Amministrazione utilizzatrice, alle assemblee,
indette  dai  soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  10 dell'accordo
collettivo  quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del
7.8.1998,  che riguardino la generalita' dei dipendenti. I lavoratori
utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
   7.  Entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  le amministrazioni
forniscono  ai  soggetti  sindacali  di  cui all'art. 9 e all'A.RA.N.
informazioni  sull'andamento  a consuntivo, nell'anno precedente, del
numero,  dei  motivi,  della  durata  e  degli oneri dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo stipulati.