ART. 23 - FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI LAVORO
   1.  In  coerenza  con  le  proprie esigenze istituzionali ed in un
quadro  di  trasparenza  gestionale, le amministrazioni perseguiranno
l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli
istituti di flessibilita' del lavoro di cui all'art. 36, comma 7, del
D.  Lgs.  n.  29/1993  con  riferimento ai fini, ai contenuti ed alle
modalita' di applicazione di ciascun istituto.
   2.  Possono  essere  attivate,  anche  a  richiesta  dei  soggetti
sindacali  di  cui  all'articolo  9, forme di monitoraggio e proposta
sull'utilizzo  degli  istituti  di  flessibilita', assicurando, a tal
fine, la programmazione di due incontri ogni anno.