ART. 24 - MANSIONI DEL LAVORATORE
   1.  Il  presente  articolo  integra  la  disciplina delle mansioni
previste  dall'art.  56, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, per la parte demandata alla contrattazione.
   2.  Ai fini della mobilita' orizzontale disciplinata dall'art. 56,
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  29/93,  l'equivalenza  delle  mansioni va
valutata dal punto di vista della professionalita' comunque acquisita
dal  lavoratore. L'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere
di  variare  unilateralmente  le mansioni deve essere giustificato da
ragioni  di  servizio e non puo', comunque, pregiudicare la posizione
economica  del  lavoratore.  Lo  spostamento a mansioni incluse nella
stessa  categoria  non  equivalenti  nel  senso  sopra  indicato puo'
avvenire  solo  se  l'Amministrazione  si  fa  carico  dei  necessari
interventi  formativi  e con il consenso del lavoratore. I lavoratori
possono  chiedere  di  essere  inseriti  in area diversa da quella di
appartenenza,  a parita' di retribuzione; la richiesta viene valutata
dall'Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative,
sulla  base  delle  quali  potra' trovare accoglimento, anche tenendo
conto  delle  mansioni  di  pari  contenuto  professionale  esplicate
nell'area per la quale si effettua richiesta.
   3.  Ai  fini della mobilita' verticale temporanea disciplinata dai
commi  2,  3,  4  e  5  del  sopra  citato  art. 56, sono considerate
superiori  le  mansioni  incluse  nella  categoria superiore a quella
ricoperta:  il  conferimento  temporaneo  di  mansioni superiori puo'
avvenire  solo  nelle  ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art.
56,  deve  essere  comunicato per iscritto al dipendente interessato,
mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i
propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con
l'organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle
mansioni  da  attribuire  e  oggetto  di consultazione con i soggetti
sindacali  di  cui all'art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con
cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente:
   * l'indicazione nominativa del dipendente sostituito
   * le motivazioni della attribuzione
   * il possesso degli eventuali titoli professionali necessari
   *   l'esplicita  quantificazione  della  differenza  economica  da
corrispondere,   sull'intero  trattamento  stipendiale  e  accessorio
previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le
mansioni sono affidate.
   4.   L'attribuzione   di   singoli  compiti  propri  di  posizioni
professionali  appartenenti  alla  categoria  superiore  non comporta
svolgimento  di mansioni superiori ai sensi dell'art. 56 citato e del
presente  articolo,  a  meno che questi compiti, integrati con quelli
che  rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di
autonomia e responsabilita' propri della categoria superiore.
   5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel
caso  previsto  dall'art.  56,  comma  5,  del D. Lgs. n. 29/1993, al
lavoratore  e' corrisposta la differenza di trattamento economico con
la categoria superiore.
   6.  La  disciplina  sulle mansioni superiori, dettata dall'art. 56
del  D.  Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra
in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
   7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di
sottoscrizione  definitiva  del  presente  CCNL  con  atto  scritto e
formale  del  soggetto  competente  secondo  l'ordinamento proprio di
ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica
la disciplina di cui al comma 6.
   8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente
cessano comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla data
di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.