ART. 25 - ORARIO DI LAVORO
   1.  L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali ed e' di
norma  suddiviso  dall'Amministrazione  in cinque giorni settimanali,
con  una  pianificazione  dei  rientri  che consenta la fruizione dei
servizi,  da  parte  degli  utenti,  nelle  ore  pomeridiane  e  che,
comunque, assicuri l'ottimale funzionamento delle strutture.
   2.  L'articolazione  dell'orario  di  servizio  e' determinata dai
dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi,
al  fine  della  armonizzazione  dello svolgimento dei servizi con le
esigenze  complessive  e  generali degli utenti, avuto riguardo anche
alla  presenza  di  adeguati  servizi sociali. I criteri generali per
tale  articolazione  sono  oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   3.   Le  tipologie  dell'orario  di  lavoro,  nel  rispetto  della
programmazione    dei    servizi    e   delle   attivita'   formulata
dall'Amministrazione,   sono   improntate   ai  seguenti  criteri  di
flessibilita', che possono anche coesistere:
   a)  utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano   concreta   una   gestione   flessibile  dell'organizzazione
dell'orario  di  lavoro  e  dei  servizi,  in funzione di un'organica
distribuzione dei carichi di lavoro;
   b)   ricorso   alla   programmazione   di   calendari   di  lavoro
plurisettimanali  e  annuali  con orari superiori o inferiori alle 36
ore  settimanali  nel rispetto del monte ore complessivo in relazione
al periodo di riferimento;
   c)  orario  flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare  o  posticipare  l'orario  di  entrata  o  di  uscita o di
avvalersi  di  entrambe  le  facolta',  limitando  al nucleo centrale
dell'orario  la  contemporanea  presenza  in  servizio  di  tutto  il
personale  addetto  alla  medesima  struttura.  In  tali ipotesi deve
essere  garantita la presenza in servizio del personale necessario in
determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le
esigenze dell'utenza;
   d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti
in prestabilite articolazioni di orario;
   e)  priorita'  nell'impiego  flessibile,  purche'  compatibile con
l'organizzazione  degli  uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti
in  situazione  di  svantaggio  personale,  sociale e familiare e dei
dipendenti  impegnati  in  attivita'  di  volontariato ai sensi della
normativa vigente.
   4.  L'adattamento  delle  tipologie  dell'orario di cui al comma 3
alle  esigenze  delle  amministrazioni  e'  oggetto di contrattazione
integrativa.
   5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu' turni
o   coinvolto   in   sistemi   d'orario   comportanti   significative
oscillazioni  degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei
servizi   all'utenza  e/o  comprendenti  particolari  gravosita',  e'
applicata,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo,   una  riduzione  d'orario  a  35  ore  settimanali.  La
riduzione  potra'  realizzarsi  alla condizione che, nel quadro degli
obiettivi  di  efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo
sia  fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario
oppure  con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
all'autofinanziamento.
   6.   L'orario   di   lavoro  massimo  giornaliero,  salva  diversa
disciplina   riferita   a   particolari   tipologie   di  prestazione
professionale, e' di 9 ore.
   7.  La  pausa  dell'orario  di  lavoro giornaliero non puo' essere
inferiore a 30 minuti.