ART. 27 - CONTO ORE INDIVIDUALE
   1.  Qualora  il  dipendente  ne faccia richiesta, le ore di lavoro
straordinario   -  che  dovranno  essere  debitamente  autorizzate  e
prestate  dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore
individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata
della  giornata  lavorativa  sotto  forma di riposi compensativi pari
alle  corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze
organizzative.
   2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti
vengono  conteggiati  e  devono  essere  fruiti  entro  il  trimestre
successivo.
   3.  Ove  sussistano  improrogabili  esigenze organizzative che non
consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le
ore di lavoro straordinario saranno retribuite.