ART.   28  -  FERIE,  FESTIVITA'  DEL  SANTO  PATRONO  E  RECUPERO
FESTIVITA' SOPPRESSE
   1.  Il  dipendente  ha  diritto,  per ogni anno di servizio, ad un
periodo  di  ferie  retribuito.  Durante  tale  periodo al dipendente
spetta  la  normale  retribuzione,  esclusi  i  compensi previsti per
prestazioni  di  lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive
prestazioni di servizio.
   2.  La  durata  delle ferie e' di 32 giorni lavorativi comprensivi
delle  due  giornate  previste  dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
   3.   I  dipendenti  assunti  dopo  la  stipulazione  del  presente
contratto  hanno  diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
   4.  Dopo  3  anni  di  servizio,  ai  dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
   5.  In  caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie   spettanti   ai   sensi   dei   commi  2  e  3  sono  ridotti,
rispettivamente,  a  28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937.
   6.  A  tutti  i  dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di
riposo  da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle condizioni
previste  dalla  menzionata  legge n. 937/77. E' altresi' considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui
il   dipendente   presta   servizio,   purche'  ricadente  in  giorno
lavorativo.
   7.  Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle  ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
   8.  Il  dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
   9.  Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione
non  da'  luogo  alla  corresponsione  di compensi sostitutivi, salvo
quanto  previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun
anno  solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle
esigenze di servizio.
   10.  Compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, il dipendente
puo'  frazionare  le  ferie  in  piu' periodi nel corso dell'anno. La
fruizione delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti,  assicurando  comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta  il  godimento  di almeno 2 settimane continuative di ferie
nel  periodo  1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo,
sia  programmata  la chiusura, per piu' di una settimana consecutiva,
della  struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia
usufruire  delle  ferie,  puo'  chiedere,  ove possibile, di prestare
servizio  presso  altra  struttura,  previo assenso del responsabile,
ferme  restando  le mansioni della categoria ed area professionale di
appartenenza.
   11.  Le  ferie  autorizzate o in corso di fruizione possono essere
sospese  o  interrotte  per  indifferibili motivi di servizio. In tal
caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per
il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella localita'
dalla  quale  e' stato richiamato, nonche' all'indennita' di missione
per  la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto
al  rimborso  delle  spese  anticipate  o sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
   12.  In caso di comprovata impossibilita' di usufruire delle ferie
nel  corso  dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo.
   13.  Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che
si  protraggano  per  piu'  di  3  giorni  o  diano  luogo a ricovero
ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso
una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
   14.  Le  assenze  per  malattia  non  riducono il periodo di ferie
spettanti,  anche  se si protraggano per l'intero anno solare. In tal
caso   la  fruizione  delle  ferie  e'  previamente  autorizzata  dal
dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui al comma 12.
   15.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  9,  all'atto della
cessazione  dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data  non  siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al
pagamento   sostitutivo  delle  stesse  sulla  base  del  trattamento
economico di cui al comma 1.