ART. 29 - RIPOSO SETTIMANALE
   1.  Il  riposo  settimanale  coincide  di  norma  con  la giornata
domenicale.  Il  numero  dei  riposi  settimanali spettante a ciascun
dipendente  e'  fissato  in  un  numero pari a quello delle domeniche
presenti  nell'anno,  indipendentemente  dalla forma di articolazione
dell'orario di lavoro.
   2.  Ove  non  possa  essere  fruito  nella giornata domenicale, il
riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
   3.  Il  riposo  settimanale  non e' rinunciabile e non puo' essere
monetizzato.
   4.  Restano  ferme  le  particolari  disposizioni  contenute nelle
intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.