ART. 30 - PERMESSI RETRIBUITI
   1.   A   domanda   del   dipendente   e  sulla  base  di  apposita
documentazione,  sono  concessi  permessi  retribuiti  per i seguenti
casi:
   -  partecipazione  a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
   -  lutti  per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o di affini di primo grado o del convivente, purche' la stabile
convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da
certificazione anagrafica, giorni tre per evento;
   - documentata grave infermita', ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della  legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo
grado  o  del  convivente,  purche'  la  stabile  convivenza  con  il
lavoratore  o  la  lavoratrice  risulti da certificazione anagrafica,
fatto  salvo  quanto  previsto  in  alternativa dallo stesso comma 1,
ultimo periodo: giorni tre all'anno.
   2.  A  domanda  del  dipendente  possono  inoltre essere concessi,
nell'anno,  3  giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o
per  gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche
mediante autocertificazione.
   3.  Il  dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
   4.   I  permessi  dei  commi  1,  2  e  3  possono  essere  fruiti
cumulativamente  nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
   5.  Durante  i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta l'intera
retribuzione  esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli
legati all'effettiva prestazione.
   6.  Trovano  applicazione  le  modifiche  alla  legge  n. 104/1992
introdotte  dalla  legge  n.  53/2000  in  materia  di  assistenza  a
portatori di handicap.
   I  permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della stessa legge n.
104/1992,  come  modificato  e integrato dagli articoli 19 e 20 della
legge  n.  53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento dei
limiti  fissati  dall'articolo 30, non riducono le ferie e sono utili
ai fini della determinazione della tredicesima mensilita'.
   7.  Il  dipendente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne ricorrano le
condizioni,  ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da specifiche
disposizioni.
   8.  Nell'ambito  delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto
1991,  n.  266  nonche'  dal  regolamento  approvato  con  D.P.R.  21
settembre  1994,  n.  613  per  le attivita' di protezione civile, le
amministrazioni  favoriscono  la  partecipazione  del  personale alle
attivita'   delle   Associazioni   di  volontariato  mediante  idonea
articolazione degli orari di lavoro.