ART. 31 - CONGEDI PARENTALI
   1.  Sono  operative,  in  quanto  immediatamente  applicabili,  le
disposizioni  contenute  nella legge n. 53/2000 in materia di congedi
dei  genitori  ed  a sostegno della maternita' e paternita'. Entro un
anno  dalla  sottoscrizione  definitiva  del  presente CCNL, le parti
firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della
disciplina  di  cui al presente articolo, in conseguenza dell'entrata
in  vigore  del  T.U.  di cui all'articolo 15 della legge n. 53/2000.
Fino  alla  definizione  dell'accordo  di  cui al presente comma sono
fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 23, comma
8,  del  CCNL  21.5.1996,  ferma  restando  l'alternativita'  per  la
lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
   2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi  dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della
legge  n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche'
le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
   3. L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici
madri  e  per  i  lavoratori  padri  e'  disciplinato  dalla legge 30
dicembre  1971,  n.  1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come
modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
   Le  eventuali  festivita'  cadenti  nel  periodo  di  assenza sono
computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
   4.  Al  rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione
dei  congedi  parentali,  si applica quanto previsto dall'articolo 17
della legge n. 53/2000.