ART. 32- CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
   1.  Il  dipendente  puo'  chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari  o  per documentati motivi di studio, un periodo di congedo
continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
   2.  I  periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli articoli 34 e 36.
   3.  Trovano  applicazione  l'  articolo  4,  comma  3, nonche' gli
articoli  5  e  6  della  legge  n.  53/2000;  in  apposita  sequenza
contrattuale,  da  attivare  con i soggetti sindacali firmatari entro
sei  mesi  dalla  sottoscrizione  definitiva  del  presente  CCNL, in
relazione  anche  a  quanto  ivi  previsto  dall'articolo 45, saranno
definite  le  modalita'  applicative,  anche  per  quanto concerne le
percentuali  massime  dei  lavoratori  che  possono avvalersi di tali
congedi.
   4.  Continua  ad applicarsi l'articolo 9 del D.P.R. 3 agosto 1990,
n. 319.