ART. 32- CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO 1. Il dipendente puo' chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000. 2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 34 e 36. 3. Trovano applicazione l' articolo 4, comma 3, nonche' gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000; in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, in relazione anche a quanto ivi previsto dall'articolo 45, saranno definite le modalita' applicative, anche per quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi. 4. Continua ad applicarsi l'articolo 9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.