ART. 33 - PERMESSI BREVI
   1.  Puo'  essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il
permesso  di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro.
I  permessi  concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso
di  durata  superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, e
non  possono  comunque  superare  le 36 ore nel corso dell'anno. Tale
limite e' incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi
richiesti per documentate esigenze di salute.
   2.  La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile
per consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.
   3.  Il  dipendente  e' tenuto a recuperare le ore non lavorate non
oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del
funzionario  responsabile.  Nel  caso  in  cui  il recupero non venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.