ART. 34 - ASSENZE PER MALATTIA
   1.  Il  dipendente  non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della  maturazione  del  predetto  periodo,  si  sommano alle assenze
dovute   all'ultimo   episodio   morboso   le  assenze  per  malattia
verificatesi nel triennio precedente.
   2.  Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia  richiesta  puo'  essere  concesso,  per  casi particolarmente
gravi,  di  assentarsi  per  un  ulteriore  periodo di 18 mesi, senza
diritto ad alcun trattamento retributivo.
   3.  Su  richiesta  del  dipendente, prima di concedere l'ulteriore
periodo  di  assenza  di  cui  al  comma 2, l'Amministrazione procede
all'accertamento  delle  condizioni  di salute del dipendente stesso,
secondo  le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
verificare   la  sussistenza  dell'inidoneita'  a  svolgere  proficuo
lavoro.
   4.  Superati  i  periodi  di  conservazione del posto previsti dai
commi  1  e  2,  oppure  nel caso in cui, a seguito dell'accertamento
disposto   a   richiesta   del   dipendente,  questi  sia  dichiarato
permanentemente   inidoneo  a  svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro,
l'Amministrazione  ha  facolta'  di  procedere  alla  risoluzione del
rapporto  corrispondendo  al  dipendente l'indennita' sostitutiva del
preavviso.
   5.  Qualora  si  accerti  invece  che  il  dipendente  puo' essere
impiegato  in  mansioni  di  altra  area  della stessa categoria o in
mansioni  di  categoria  immediatamente  inferiore, l'Amministrazione
provvede  alla mobilita', a richiesta del dipendente. Nel caso in cui
il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria
immediatamente   inferiore,  al  dipendente  spetta  la  retribuzione
attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari
alla   differenza  di  retribuzione,  non  riassorbibile  dai  futuri
miglioramenti.
   6.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
   7.  Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
   8.  Il  trattamento  economico spettante al dipendente assente per
malattia e' il seguente:
   a)  intera  retribuzione  fissa  mensile,  comprese  le indennita'
pensionabili, con
   esclusione di ogni altro compenso accessorio legato alla effettiva
prestazione,  comunque  denominato,  per  i  primi 9 mesi di assenza,
secondo  i  criteri  definiti  in  sede di contrattazione collettiva.
Nell'ambito  di  tale  periodo,  per le malattie superiori a quindici
giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello
successivo  di  convalescenza  post-ricovero,  al  dipendente compete
anche  il trattamento economico accessorio spettante, fatta eccezione
per  i  compensi  per  lavoro  straordinario  e  per quelli collegati
all'effettivo svolgimento della prestazione;
   b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
3 mesi di assenza;
   c)  50  %  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a) per gli
ulteriori  6 mesi dei periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1.
   9.  L'assenza  per  malattia  ovvero la sua eventuale prosecuzione
deve  essere comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente
e  comunque  all'inizio  del  turno  di  lavoro  del giorno in cui si
verifica,   salvo   comprovato   impedimento.  Il  dipendente,  salvo
comprovato  impedimento,  e'  tenuto  a  recapitare o spedire a mezzo
raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  il  certificato  medico
attestante   lo   stato   di   infermita'  comportante  l'incapacita'
lavorativa  e  con  l'indicazione della sola prognosi, entro i cinque
giorni   successivi   all'inizio  della  malattia  o  alla  eventuale
prosecuzione  della  stessa.  Qualora  tale  termine  scada in giorno
festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
   10.  L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo
le  modalita'  stabilite  dalle  disposizioni vigenti, in particolare
dall'art. 10 del D.P.R. n. 567/1987.
   11.  Il  dipendente  che  durante l'assenza per malattia dimori in
luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve
darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
   12.  Il  dipendente  assente  per  malattia, ancorche' formalmente
autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, e' tenuto a
rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin
dal  primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi
i  giorni  domenicali  e  festivi, per consentire il controllo medico
dell'incapacita'  lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle  ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessita' di
assentarsi  dal  domicilio  per visite mediche, prestazioni e terapie
sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per
altri  giustificati  motivi,  di  cui  il dipendente e' tenuto a dare
preventiva  informazione  all'Amministrazione,  eccezion  fatta per i
casi di obiettivo e giustificato impedimento.
   13.  Nel  caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro  sia  ascrivibile a responsabilita' di terzi, il dipendente e'
tenuto   a   darne  comunicazione  all'Amministrazione,  al  fine  di
consentirle  un'eventuale  azione  di  risarcimento  nei riguardi del
terzo  responsabile  per  il  rimborso  delle  retribuzioni  da  essa
corrisposte  durante  il  periodo  di  assenza  ai sensi del comma 8,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
   14.   In   caso   di   gravi   patologie  che  richiedano  terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei  giorni  di  assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital
anche  quelli  di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti
di   assenza   spetta  l'intera  retribuzione,  ivi  compresa  quella
accessoria,  secondo  i  criteri  definiti  in sede di contrattazione
integrativa.  La  certificazione  relativa  sia  alla  gravita' della
patologia  che  al  carattere invalidante della necessaria terapia e'
rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.