ART.  36  -  INFORTUNI  SUL  LAVORO  E  MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI
SERVIZIO
   1.  In  caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro, il
dipendente  ha  diritto  alla conservazione del posto fino a completa
guarigione  clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione
del  posto  ai  sensi  dell'art.  34, commi 1 e 2. In tali periodi al
dipendente  spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 34, comma 8,
lett. a).
   2.  Nel  caso  in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio,  al  lavoratore  spetta l'intera
retribuzione  di  cui  all'art.  34,  comma  8, lett. a), per tutti i
periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
   3.  Restano  ferme  le vigenti disposizioni per quanto concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa
di   servizio   delle  infermita'  per  la  corresponsione  dell'equo
indennizzo  e  per  la  risoluzione dei rapporto di lavoro in caso di
inabilita' permanente.
   4.  Trova  applicazione l'art. 34, comma 14, in materia di assenze
dovute a terapie invalidanti.
   5.  Nell'ipotesi  in cui l'assenza si protragga oltre i periodi di
conservazione  del  posto,  previsti  nei  precedenti  commi  1  e 2,
l'Amministrazione  puo' valutare l'opportunita', in base alle proprie
esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il
rapporto  di lavoro dei dipendente, fermo restando che tale ulteriore
periodo non e' valutabile ai fini giuridici ed economici.