ART. 37 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL, ha luogo: a) per compimento del limite di eta' previsto dalle norme applicabili nell'Amministrazione in materia di previdenza e quiescenza; b) per dimissioni volontarie del dipendente; c) per decesso del dipendente.