ART. 37 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
   1.  La  cessazione  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato  il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL, ha luogo:
   a)  per  compimento  del  limite  di  eta'  previsto  dalle  norme
applicabili   nell'Amministrazione   in   materia   di  previdenza  e
quiescenza;
   b) per dimissioni volontarie del dipendente;
   c) per decesso del dipendente.