ART. 39 - RECESSO CON PREAVVISO
   1.  Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro
e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in
cui  il  presente  contratto  prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
   anni di servizio mesi di preavviso
   - fino a 5 2
   - oltre 5 e fino a 10 3
   - oltre 10 4
   2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della
meta'.
   3.  I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno
16 di ciascun mese.
   4.  La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso e' tenuta a corrispondere all'altra
parte  un'indennita'  pari  all'importo  della  retribuzione  per  il
periodo  di  mancato  preavviso.  L'Amministrazione  ha il diritto di
trattenere  su  quanto  da  essa  dovuto  al  dipendente  un  importo
corrispondente  alla  retribuzione  per  il  periodo  di preavviso da
questi eventualmente non dato.
   5.  E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere
il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia durante il preavviso con il
consenso dell'altra parte.