ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
   1.  Le  amministrazioni attivano, ai sensi dell'articolo 45, comma
4,  del  D.Lgs.  n.  29  del 1993, autonomi livelli di contrattazione
collettiva  integrativa,  nel  rispetto  dei  vincoli  indicati dalla
richiamata disposizione legislativa, nonche' dal successivo comma 4.
   2.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
seguenti materie:
   a)   i   criteri   per  la  ripartizione  delle  risorse  indicate
nell'articolo  67  tra  le  finalita'  e secondo la disciplina di cui
all'articolo 68;
   b)  i  criteri  generali relativi ai sistemi di incentivazione del
personale,  in  relazione  ad  obiettivi  e  programmi di innovazione
organizzativa,  incremento  della produttivita' e miglioramento della
qualita'  del  servizio,  con  riferimento  alla  ripartizione  delle
risorse  destinate  ad  incentivazione  tra  i  diversi  obiettivi  e
programmi, nonche' alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali
programmi specifici;
   c)  i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 1;
   d)  i  criteri  generali  per  la corresponsione dei compensi, con
riguardo  alle  condizioni  di  lavoro  disagiate  ovvero comportanti
esposizione  a  rischio, nonche' a prestazioni finanziate da apposite
disposizioni di legge;
   e)  le  linee  di  indirizzo  e  la  programmazione generale per i
programmi  annuali  e  pluriennali  delle  attivita'  di  formazione,
riqualificazione e aggiornamento del personale;
   f)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la garanzia e il
miglioramento  dell'ambiente  di  lavoro,  per gli interventi rivolti
alla  prevenzione  e  alla  sicurezza  sui  luoghi di lavoro, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
   g)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili,
nonche'  i  criteri  generali  per  l'applicazione della normativa in
materia;
   h)  le  implicazioni  in  ordine  alla qualita' del lavoro ed alle
professionalita'  dei  dipendenti  in  conseguenza  delle innovazioni
degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
   i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
   j)  le  modalita'  e  verifiche  per  l'attuazione della riduzione
dell'orario   di   lavoro,   ad   integrazione  e  nel  quadro  delle
disposizioni contenute nel presente CCNL;
   k)  i  criteri  generali  per la ripartizione delle risorse di cui
all'art. 66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;
   l)  i  criteri  generali per la determinazione delle priorita' nei
casi  di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa;
   m)  i  criteri  generali  per  la  istituzione  e  gestione  delle
attivita'  socio  -  assistenziali  per  il  personale,  nel rispetto
dell'art. 11 della legge n. 300/1970;
   n)  le  forme  di  copertura assicurativa del personale e dell'uso
delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
   o)  le  iniziative  per l'attuazione delle disposizioni vigenti in
materia  di  pari  opportunita',  ivi  comprese le proposte di azioni
positive;
   p) i criteri generali in materia di indennita' di responsabilita',
secondo  quanto  previsto  dall'art.  63,  comma  2.  uanto  previsto
dall'art. 47, comma 2, CCNL 1996.
   3.  Fermo  restando  il  principio  dell'autonomia negoziale e nel
quadro  di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento  richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi
sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente
prorogabili  in  accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori
trenta  giorni,  le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui
al  comma  2,  lettera i) - fatto salvo quanto previsto dall'art. 25,
comma  4  -  nonche'  relativamente  alle  materie  non  direttamente
implicanti   l'erogazione   di   risorse   destinate  al  trattamento
economico,   nel  rispetto,  comunque,  delle  specifiche  discipline
fissate dal presente CCNL.
   4.  I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono  essere in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e
non   possono  comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
programmazione  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.