ART. 40 - DOVERI DEL DIPENDENTE
   1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire
alla  gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilita' e di
rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'
dell'attivita'  amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
   2.  Il  comportamento  del  dipendente  deve  essere improntato al
perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei
fini   istituzionali   delle  amministrazioni,  nell'interesse  degli
utenti.
   3.  In  tale  specifico  contesto,  tenuto  conto dell'esigenza di
garantire  la  migliore  qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:
   a)  collaborare  con  diligenza,  osservando  le  disposizioni dei
presente  contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina
del  lavoro  impartite  dalle amministrazioni anche in relazione alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
   b)  rispettare  il  segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
   c)  non  utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
   d)  nei  rapporti  con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui  abbia  titolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni in materia di
trasparenza  e di accesso all'attivita' amministrativa previste dalla
legge  7  agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti   nell'Amministrazione   nonche'   attuare   le  disposizioni
dell'Amministrazione  in  ordine  alla  legge 4 gennaio 1968 n. 15 in
tema di autocertificazione;
   e)  rispettare  l'orario  di  lavoro  ed adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze;
   f)   durante   l'orario   di   lavoro   mantenere   nei   rapporti
interpersonali  e  con  gli  utenti  condotta informata a principi di
correttezza,  ed  astenersi  da  comportamenti  lesivi della dignita'
della persona;
   g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivita' estranee al
servizio;  rispettare  i  principi di incompatibilita' previsti dalla
legge  e  dai  regolamenti,  e  nei periodi di assenza per malattia o
infortunio  non  svolgere attivita' che possano ritardare il recupero
psico - fisico;
   h)  attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti
all'espletamento  delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente
ritenga  le  disposizioni  palesemente illegittime, e' tenuto a farne
immediata  e  motivata  contestazione  a  chi  le ha impartite; se le
disposizioni  sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere
di   darvi   esecuzione,  salvo  che  le  disposizioni  stesse  siano
espressamente  vietate  dalla  legge  penale o costituiscano illecito
amministrativo;
   i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale
sottordinato   ove   tale   compito   rientri  nelle  responsabilita'
attribuite;
   l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
   m)  non  utilizzare  beni e strumenti preordinati all'espletamento
del servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali;
   n)  non  accettare,  a  qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
   o)   osservare   scrupolosamente   le  disposizioni  che  regolano
l'accesso  ai  locali  delle amministrazioni da parte del personale e
non  introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
   p) comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non
coincidente,  la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento
delle stesse;
   q)  in  caso  di  malattia,  dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
   r)   astenersi   dal  partecipare  all'adozione  di  provvedimenti
amministrativi  che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri;
   s)  comunicare  alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e
nei   termini  previsti  dalla  normativa  vigente,  l'assunzione  di
incarichi extra-istituzionali.