ART. 41 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
   1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'art.  40  del  presente  CCNL  danno  luogo, secondo la gravita'
dell'infrazione,  previo  procedimento disciplinare, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
   a) rimprovero verbale;
   b) rimprovero scritto (censura);
   c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
   d)  sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
   e) licenziamento con preavviso;
   f) licenziamento senza preavviso.
   2.  Le  amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non
possono  adottare  alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei
dipendente,  senza  previa  contestazione  scritta dell'addebito - da
effettuarsi  tempestivamente,  e,  comunque, non oltre i 20 giorni da
quando  l'ufficio  competente,  individuato  dalle amministrazioni in
conformita' ai propri ordinamenti, e' venuto a conoscenza del fatto e
senza  aver  sentito  il  dipendente  a  sua  difesa  con l'eventuale
assistenza   di   un   procuratore   ovvero   di   un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
   3.  La  convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima
che   siano   trascorsi   cinque   giorni  lavorativi  dalla  formale
contestazione  del  fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente
15  giorni  dalla  convocazione  per  la  difesa  del  dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
   4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs.
n.  29  del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza,
il  responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini
del  comma  2,  segnala  entro  venti  giorni  da  quando ne ha avuto
conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell' art. 59
citato,  i  fatti  da  contestare  al dipendente per l'istruzione del
procedimento.
   5.  Al  dipendente  o  su sua espressa delega al suo difensore, e'
consentito  l'accesso  a  tutti  gli  atti  istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
   6.  Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla  data  della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
   7.  L'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari, sulla
base  degli  accertamenti  effettuati e delle giustificazioni addotte
dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma  1;  quando  il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere  disciplinarmente  dispone  la  chiusura  del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
   8.  Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
   9.  I  provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
   10.Per  quanto  non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art 59 del D. Lgs. n. 29/1993.