ART. 42 - CODICE DISCIPLINARE
   1.  Nel  rispetto  del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza ed in
conformita'  di  quanto  previsto  dall'art.  59 del D. Lgs n. 29 del
1993, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
   a)   intenzionalita'   del  comportamento,  grado  di  negligenza,
imprudenza   o   imperizia   dimostrate,  tenuto  conto  anche  della
prevedibilita' dell'evento;
   b) rilevanza degli obblighi violati;
   c)  responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
   d)   rilevanza   del   danno   o   grado   di   pericolo  arrecato
all'Amministrazione,   agli  utenti  o  a  terzi  e  del  disservizio
determinatosi;
   e)   sussistenza  di  circostanze  aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare  riguardo  al  comportamento del lavoratore nei confronti
dell'Amministrazione,  degli altri dipendenti e degli utenti, nonche'
ai  precedenti  disciplinari  nell'ambito  del biennio previsto dalla
legge;
   f)  concorso  nell'infrazione di piu' lavoratori in accordo tra di
loro.
   2.  La  recidiva  nelle  infrazioni  previste ai commi 4 e 5, gia'
sanzionate  nel  biennio  di  riferimento,  comporta  una sanzione di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
   3.  Al  dipendente  responsabile  di  piu' infrazioni compiute con
unica  azione  od  omissione  o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate  ed  accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione   prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le  suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
   4.   La   sanzione   disciplinare  del  rimprovero  verbale  viene
comminata,  nel rispetto della dignita' personale del dipendente, per
le  infrazioni  di  cui al presente comma, quando esse siano di lieve
entita'.  La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo
della  multa  di  importo  pari  a  quattro  ore  di retribuzione, si
applica,  graduando  l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri
di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
   a)  inosservanza  delle  disposizioni  di servizio, dell'orario di
lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
   b)   condotta   non  conforme  a  principi  di  correttezza  verso
l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
   c)  negligenza  nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura
dei  locali  o  altri  beni strumentali a lui affidati in ragione del
servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione
alle sue responsabilita';
   d)  inosservanza  degli  obblighi  in materia di prevenzione degli
infortuni  e  di  sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un
pregiudizio  per il servizio o per gli interessi dell'Amministrazione
o di terzi,
   e)  rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del    patrimonio    dell'Amministrazione,    nei   limiti   previsti
dall'articolo  6  della  legge  20  maggio  1970, n.300; le modalita'
relative sono concordate con i soggetti di cui all'art. 9;
   f)   insufficiente   rendimento   nell'assolvimento   dei  compiti
assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
   g)  altre  violazioni  dei  doveri di comportamento non ricompresi
specificamente   nelle   lettere   precedenti  da  cui  sia  derivato
disservizio  ovvero  danno  o pericolo per l'Amministrazione, per gli
utenti o per terzi;
   h)  svolgimento,  durante le assenze per malattia o infortunio, di
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico.
   L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'  Amministrazione  e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
   5.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  fino  a  un  massimo di 10 giorni si
applica,  graduando  l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
   a)  recidiva  nelle  mancanze  previste  dal  comma 4, che abbiano
comportato
   l'applicazione dei massimo della multa;
   b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;
   c)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10  giorni  o
arbitrario  abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'  della  violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all' Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
   d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la
sede assegnata dall'Amministrazione;
   e) testimonianza falsa o reticente;
   f)  comportamento  minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori  nei  confronti  di  altri  dipendenti, degli utenti o di
terzi;
   g)  alterchi  con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
   h)  manifestazioni  ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
fatte  salve  le  manifestazioni  di  liberta'  di  pensiero ai sensi
dell'art. 1 della legge 20 maggio 1970, n.300;
   i)  atti  e comportamenti lesivi della dignita' della persona, ivi
comprese  le molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di
cui vengano fatti oggetto utenti o colleghi;
   l)   violazione   di   doveri   di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente   nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia  comunque
derivato grave danno all'Amministrazione, agli utenti o a terzi;
   6.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si
applica  per  violazioni di gravita' tale da compromettere gravemente
il  rapporto  di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la
prosecuzione   del   rapporto   di   lavoro.   Tra   queste  sono  da
ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
   a)  recidiva  plurima,  per  almeno  tre  volte  nell'anno,  nelle
mancanze  previste  dal  comma  5, anche se di diversa natura, ovvero
recidiva,  nel  biennio,  in  una  mancanza,  tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di
dieci  giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
   b)  occultamento,  da  parte  del responsabile della custodia, del
controllo  o  della  vigilanza,  di  fatti  e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
   c)  rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto
per  motivate  esigenze  di  servizio  ad  altra  sede  della  stessa
Amministrazione;
   d)  assenza  ingiustificata  ed  arbitraria dal servizio per oltre
dieci giorni lavorativi consecutivi;
   e)    persistente   insufficiente   rendimento   ovvero   atti   o
comportamenti  che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'
adempimento  degli  obblighi  di  servizio,  rispetto  ai  carichi di
lavoro;
   f)  responsabilita'  penale,  risultante  da  condanna  passata in
giudicato,  per  delitti  commessi  fuori  del  servizio  e  pur  non
attinenti  in  via  diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro
specifica  gravita'  non  siano  compatibili  con la prosecuzione del
rapporto.
   7.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica  per  infrazioni  dei  doveri  di  comportamento,  anche  nei
confronti    di    terzi,   di   gravita'   tale   da   compromettere
irreparabilmente  il  rapporto  di fiducia con l'Amministrazione e da
non  consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di
lavoro.   In  particolare  la  sanzione  si  applica  nelle  seguenti
fattispecie:
   a)  recidiva  nella  responsabilita' di alterchi negli ambienti di
lavoro  con  ricorso a vie di fatto nei confronti di altri dipendenti
ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
   b)  accertamento  che  l'impiego  e'  stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
   c) condanna passata in giudicato:
   1)  per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c),
d),  e)  ed  f)  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55, modificata ed
integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
   2) per gravi delitti commessi in servizio;
   d)  condanna  passata  in  giudicato  quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
   8.  Il  procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2,
deve   essere  avviato  anche  nel  caso  in  cui  sia  connesso  con
procedimento  penale  e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La  sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso
del  procedimento  disciplinare.  Qualora  l'Amministrazione  venga a
conoscenza   di   fatti   che  possano  dar  luogo  ad  una  sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento  disciplinare e' avviato nei termini previsti dall' art.
41, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
   9.  Il  procedimento  disciplinare sospeso ai sensi dei comma 8 e'
riattivato  entro  180  giorni  da  quando l'Amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
   10.Al  codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data  pubblicita'  mediante  affissione in luogo idoneo accessibile e
visibile  a  tutti  i  dipendenti entro quindici giorni dalla data di
stipulazione   del  presente  CCNL.  Tale  forma  di  pubblicita'  e'
tassativa   e   non  puo'  essere  sostituita  da  altre.  Il  codice
disciplinare  si  attua  dal  quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.