ART   43   -   SOSPENSIONE  CAUTELARE  IN  CORSO  DI  PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
   1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare  punibili con la sanzione della sospensione dal servizio
e  dalla  retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso del procedimento
disciplinare,  l'allontanamento  dal  lavoro  del  dipendente  per un
periodo  di  tempo  non  superiore a trenta giorni, con conservazione
della retribuzione.
   2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con privazione della
retribuzione,  il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato   nella   sanzione,  ferma  restando  la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
   3.  Il  periodo  trascorso  in allontanamento cautelativo, escluso
quello  computato  come  sospensione dal servizio, e' valutabile agli
effetti dell'anzianita' di servizio.