ART. 45 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere finanziario delineati dall'accordo per il lavoro pubblico del marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le proprie risorse formative allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del personale. 2. L'aggiornamento e la formazione professionali possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato. 3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico - pratici, di intensita' e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole amministrazioni. 4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio si svolgono sulla base di programmi definiti dalle amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti criteri e modalita' operativi: - i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti; - le attivita' formative preordinate ad offrire opportunita' di sviluppo professionale e retributivo debbono essere finalizzate all'acquisizione ed all'approfondimento dei contenuti di professionalita' oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere adeguate forme di verifica finale; - in sede di redazione dei programmi si terra' presente, nella misura massima possibile, l'esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le metodologie della formazione - che possono prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages - la trasferibilita', in tutto il comparto, delle esperienze formative maturate; - la certificazione relativa alle attivita' formative deve dare compiutamente conto del percorso formativo e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta; - la formazione e l'aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi; - in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore Amministrativo individua, tenuto conto anche delle domande e delle disponibilita' acquisite, il personale destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunita' di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, tempestive opportunita' formative a coloro che maturino i requisiti di anzianita' per partecipare alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di categoria; - verra' data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 delle attivita' formative svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa attivita' formativa anche rispetto ai risultati attesi. 5. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati direttamente dalle amministrazioni, anche in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalita' indicate nel precedente comma, purche' prevedano modalita' di verifica finale, da' luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra e della progressione verticale. 6. Al fine di definire modalita' attuative dei criteri di cui al comma 4, e' costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie e dell'A.RA.N. Il gruppo terra' conto delle linee programmatiche espresse dalla CRUI in materia. 7. Il personale puo' concorrere nell'attivita' di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti. 8. L'individuazione del predetto personale che collabora all'attivita' di formazione e aggiornamento avviene secondo le modalita' previste dagli ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento. 9. L'attivita' di aggiornamento e formazione di cui al comma 7, se svolta fuori orario di lavoro, e' remunerata in via forfettaria sulle risorse disponibili, con un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se l'attivita' in questione e' svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi puo' essere modificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni di complessita' dei corsi, fino ad un massimo di £ 120.000 orarie lorde.