ART. 45 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
   1.  La formazione professionale continua del personale costituisce
uno  strumento  fondamentale  per  la  crescita  del  personale e per
l'innalzamento  del  livello  qualitativo  dei servizi prestati dalle
amministrazioni;  queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni
anche  di  carattere finanziario delineati dall'accordo per il lavoro
pubblico  del  marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche
nel  quadro  di  iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le proprie
risorse   formative   allo  scopo  di  promuovere  e  valorizzare  la
preparazione e l'aggiornamento del personale.
   2.  L'aggiornamento  e  la formazione professionali possono essere
obbligatori  o  facoltativi  e  riguardano  tutto  il  personale, con
contratto  sia  a  tempo  indeterminato  che a tempo determinato, ivi
compreso quello distaccato o comandato.
   3.  La  formazione  del  personale  di  nuova assunzione si svolge
mediante  corsi  teorico - pratici, di intensita' e durata rapportate
alle  mansioni  da  svolgere,  in base a specifici programmi definiti
dalle singole amministrazioni.
   4.  Le  iniziative  di formazione e aggiornamento del personale in
servizio   si   svolgono  sulla  base  di  programmi  definiti  dalle
amministrazioni,  nel  rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma
2, lett. e), con i seguenti criteri e modalita' operativi:
   -  i  programmi  debbono  evidenziare  puntualmente  gli obiettivi
formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti;
   -  le  attivita'  formative preordinate ad offrire opportunita' di
sviluppo  professionale  e  retributivo  debbono  essere  finalizzate
all'acquisizione    ed    all'approfondimento    dei   contenuti   di
professionalita' oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere
adeguate forme di verifica finale;
   -  in  sede  di  redazione dei programmi si terra' presente, nella
misura  massima  possibile,  l'esigenza  di  assicurare, oltre che la
trasparenza  circa  gli obiettivi e le metodologie della formazione -
che  possono  prevedere  anche una loro organizzazione sotto forma di
stages  -  la trasferibilita', in tutto il comparto, delle esperienze
formative maturate;
   -  la  certificazione  relativa alle attivita' formative deve dare
compiutamente  conto  del percorso formativo e degli esiti in termini
di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta;
   -  la  formazione  e  l'aggiornamento  obbligatori  sono svolti in
orario  di lavoro ed hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze
professionali  alle  esigenze  anche innovative di riorganizzazione e
sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi;
   - in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma
2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore Amministrativo individua,
tenuto conto anche delle domande e delle disponibilita' acquisite, il
personale  destinatario  dei programmi di formazione e aggiornamento,
fornendo   comunque   a   tutti,   a   rotazione,  l'opportunita'  di
parteciparvi  e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare,
tempestive  opportunita'  formative a coloro che maturino i requisiti
di  anzianita'  per  partecipare alle procedure selettive preordinate
alle progressioni economiche e di categoria;
   - verra' data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui
all'art. 9 delle attivita' formative svolte, dei partecipanti e degli
esiti  della  stessa  attivita' formativa anche rispetto ai risultati
attesi.
   5.  La  frequenza  ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati
direttamente  dalle  amministrazioni,  anche  in consorzio o sotto la
loro  vigilanza,  nel rispetto dei criteri e delle modalita' indicate
nel precedente comma, purche' prevedano modalita' di verifica finale,
da'   luogo  a  crediti  formativi,  validi  in  tutto  il  comparto,
valutabili  ai  fini  dei  passaggi  dei dipendenti all'interno delle
categorie  da  una posizione economica all'altra e della progressione
verticale.
   6.  Al  fine di definire modalita' attuative dei criteri di cui al
comma  4,  e'  costituito  un  gruppo  tecnico  di lavoro composto da
rappresentanti  delle  OO.SS.  firmatarie  e  dell'A.RA.N.  Il gruppo
terra'  conto  delle  linee  programmatiche  espresse  dalla  CRUI in
materia.
   7.  Il  personale  puo'  concorrere nell'attivita' di formazione e
aggiornamento professionale dei dipendenti.
   8.   L'individuazione   del   predetto   personale  che  collabora
all'attivita'  di  formazione  e  aggiornamento  avviene  secondo  le
modalita'   previste   dagli   ordinamenti   delle   amministrazioni,
privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
   9. L'attivita' di aggiornamento e formazione di cui al comma 7, se
svolta fuori orario di lavoro, e' remunerata in via forfettaria sulle
risorse  disponibili,  con  un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se
l'attivita'  in  questione  e'  svolta durante l'orario di lavoro, il
compenso  di  cui  sopra  spetta  nella misura del 20%. La misura dei
compensi  puo' essere modificata dalle amministrazioni in relazione a
specifiche connotazioni di complessita' dei corsi, fino ad un massimo
di £ 120.000 orarie lorde.