ART. 46 - TRASFERIMENTI
   1.Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale
del  comparto,  ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio
di  ciascun  anno  alle  altre  amministrazioni  del  comparto stesso
l'elenco  dei posti che intendono coprire nel corso dell'anno, elenco
che  le  amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale
con idonei mezzi di pubblicita'.
   2.  Il  dipendente  che  ha  ottenuto  l'assenso  al trasferimento
dall'Amministrazione  di  destinazione  deve  chiedere  il nulla osta
dell'Amministrazione   di   appartenenza.  Decorsi  30  giorni  dalla
richiesta,  l'assenso si intende rilasciato. L'eventuale diniego deve
essere adeguatamente motivato.
   3.   Il   rapporto  di  lavoro  prosegue  senza  interruzioni  con
l'Amministrazione  di  destinazione  e  al dipendente e' garantita la
posizione  retributiva maturata nell'Amministrazione di provenienza e
la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale.