ART. 46 - TRASFERIMENTI 1.Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale del comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre amministrazioni del comparto stesso l'elenco dei posti che intendono coprire nel corso dell'anno, elenco che le amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicita'. 2. Il dipendente che ha ottenuto l'assenso al trasferimento dall'Amministrazione di destinazione deve chiedere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, l'assenso si intende rilasciato. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato. 3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'Amministrazione di destinazione e al dipendente e' garantita la posizione retributiva maturata nell'Amministrazione di provenienza e la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale.