ART.  48  -  PATROCINIO  LEGALE  DEL DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI
NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO
   1.   L'Amministrazione,   nella   tutela  dei  propri  diritti  ed
interessi,   ove  si  verifichi  l'apertura  di  un  procedimento  di
responsabilita'  civile  o  penale  nei confronti del dipendente, per
fatti  e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e
all'adempimento  dei  compiti d'ufficio assumera' a proprio carico, a
condizione  che  non  sussista  conflitto  d'interesse, ogni onere di
difesa  fin  dall'apertura  del  procedimento e per tutti i gradi del
giudizio.
   2. Il dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in
giudicato  per  i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa  grave,  dovra'  rimborsare all'Amministrazione tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa.