ART. 49 - MENSE E SERVIZI SOCIALI
   1.  In  materia  di mense o servizi sostitutivi nonche' di servizi
sociali  sono  confermate  le disposizioni dell'art. 3 della legge 29
gennaio  1986,  n. 23 e dall'art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto
1990, n. 319.
   2.   Nell'ipotesi   in   cui   le   amministrazioni   decidano   -
compatibilmente  con le disponibilita' di bilancio - di erogare buoni
pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:
   -  nel  caso  di orario di lavoro settimanale articolato su cinque
giorni  o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione
che  non  possano  fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro
servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;
   -  per  la  singola  giornata lavorativa nella quale il dipendente
effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la
relativa  pausa  prevista,  all'interno  della  quale va consumato il
pasto;
   -  per  la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
immediatamente  dopo  l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di
lavoro  straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno
della quale va consumato il pasto.
   3.  Nelle unita' lavorative aventi servizio mensa con contributo a
carico  dei  dipendenti,  il  buono  pasto  coprira'  la quota a loro
carico,  fino  all'ammontare massimo previsto e comunque non oltre il
corrispettivo di un pasto tipo.
   4.  Trovano  applicazione  le  vigenti  disposizioni  ai  fini del
trattamento fiscale e previdenziale relativamente alle materie di cui
al presente articolo.