ART.  5  -  TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
   1.  I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o
comunque  fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo
al  presente.  Essi  si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi  a  tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono  fatte  salve  le materie previste dal presente CCNL che, per la
loro  natura,  richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali
le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
   2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta
giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente
CCNL  ed  a  convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 per
l'avvio  del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
   3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e'
effettuato  dal  collegio  dei  revisori  o  analogo  organo previsto
dall'ordinamento  dell'Amministrazione.  A  tal  fine,  l'ipotesi  di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante
e'  inviata  a  tale  organismo entro 5 giorni, corredata da apposita
relazione  illustrativa  tecnico  -  finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza  rilievi, l'organo di governo dell'Amministrazione autorizza il
presidente   della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla
sottoscrizione  del  contratto. In caso di rilievi la trattativa deve
essere ripresa entro 15 giorni.
   4.  I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti collettivi integrativi.
   5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro
cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale con la
specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
   6.  Le  norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL
21.5.1996,  salvo  disdetta  nei  casi  e con le modalita' consentite
dalla  normativa  vigente, conservano la loro efficacia sino a che il
nuovo  contratto  collettivo  integrativo di cui al presente articolo
non   regoli   diversamente   la  materia,  fatta  salva  la  diversa
quantificazione delle risorse prevista dal presente CCNL.