ART.  51  -  NORME  PER  IL  PERSONALE  CHE  OPERA  PRESSO LE AZIENDE
  POLICLINICO UNIVERSITARIO E LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE.
   1. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 45,
comma  3,  del  D.Lgs.  n.  29/1993, tenuto conto del disposto di cui
all'art.  8,  comma  5  del D.Lgs. 517/99 che prevede l'emanazione di
appositi  decreti  interministeriali  ai  fini  del  trasferimento  o
utilizzazione  del personale tecnico amministrativo presso le aziende
ivi  definite,  alle  categorie di personale definite dai commi 1 e 2
dell'art.  53  del  CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto
del comparto Universita'.
   2.  Ai  fini  di  assicurare  l'omogeneita'  dei  trattamenti  sul
territorio  nazionale  e  di  tenere  conto  delle  evoluzioni  delle
professioni sanitarie, sara' definita entro 12 mesi dalla stipula del
presente  contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le
figure professionali previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal
CCNL  del  comparto Sanita'. Tale tabella verra' aggiornata, ove reso
necessario  da  eventuali  innovazioni  nelle  professioni sanitarie,
esclusivamente in sede di CCNL.
   3.  Dalla  data  di  definizione  della  tabella  di  cui al comma
precedente,  al  personale  di  cui  al  comma  1  verra' corrisposta
l'indennita'  di  equiparazione  di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79
calcolata  con riferimento alle corrispondenze professionali definite
dalla suddetta tabella.
   4.  Fino  alla  definizione  della  tabella  di cui al comma 2, al
predetto  personale  di  cui  al  comma  1,  in servizio alla data di
stipula  del  presente  CCNL,  continuano  ad  essere  corrisposte le
indennita'  di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle
collocazioni  professionali in essere e alle corrispondenze in essere
con  le  figure  del personale del servizio sanitario nazionale e con
riferimento   al   trattamento   economico   previsto  dai  contratti
collettivi   nazionali   nel  tempo  vigenti  nel  comparto  sanita'.
Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma
2,   l'incremento   dell'indennita'   di   ateneo   -   rispetto   ai
corrispondenti   valori   stabiliti  dal  CCNL  5.9.1996  -  prevista
dall'art.  65 non viene considerata ai fini del trattamento economico
di  cui  al  citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale
riassorbimento.
   5.  Le Universita', nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere
entro   un   anno   dalla   stipula   del   presente   contratto  per
l'inquadramento,   nell'   apposita   area  della  categoria  elevate
professionalita',  del  personale  laureato  medico ed odontoiatra in
servizio  alla  data del 23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui
all'art.  19,  comma 9 bis, del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL
21.5.1996.
   6.  Uno  specifico  accordo  prevedera' apposita disciplina per il
personale  di  cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, ferme
restando   le   funzioni  assistenziali  mediche  attualmente  svolte
previste  dalle  stesse  disposizioni;  gli  eventuali  oneri saranno
coperti   a   valere   sulle  risorse  destinate  alla  produttivita'
collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, determinate
dal presente CCNL.