ART. 55 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 1. Il sistema di classificazione del personale e' articolato in quattro categorie di cui una riservata alle elevate professionalita', denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali). 2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una gamma di attivita' lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilita', attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell'allegato A. 3. Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all'interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. 4. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa e' regolata dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come integrato dall'art. 24 del presente CCNL. 5. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente CCNL. In via eccezionale, l'accesso puo' avvenire nella posizione B3, anziche' all'iniziale B1, per particolari professionalita' che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificita' dell'attivita' lavorativa, come previsto dal successivo art. 57, comma 4. 6. Per l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente e' collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore. 8. Al personale proveniente per processi di mobilita' da altre amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell'Amministrazione di provenienza.