ART. 55 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
   1.  Il  sistema  di classificazione del personale e' articolato in
quattro categorie di cui una riservata alle elevate professionalita',
denominate  rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie
Professionali).
   2.  Alle  categorie  professionali corrispondono insiemi affini di
competenze,  conoscenze  e capacita' necessarie per l'espletamento di
una  gamma  di  attivita'  lavorative,  descritte, secondo il diverso
grado   di   autonomia  e  di  responsabilita',  attraverso  apposite
declaratorie, articolate nelle aree riportate nell'allegato A.
   3.  Ai  sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all'interno
di  ciascuna  categoria  e  area  tutte le mansioni sono esigibili in
quanto  professionalmente  equivalenti  fatte salve quelle per il cui
esercizio  siano  previste  specifiche  abilitazioni  professionali e
previa,    quando   occorra,   apposita   formazione   professionale.
L'assegnazione  di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio
del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
   4.  L'assegnazione  temporanea di mansioni proprie delle categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio
del potere modificativo. Essa e' regolata dall'art. 56 del D. Lgs. n.
29 del 1993, come integrato dall'art. 24 del presente CCNL.
   5.   L'accesso   a  ciascuna  categoria  avviene  nella  posizione
economica   iniziale   con  progressioni  economiche  all'interno  di
ciascuna  categoria secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente
CCNL. In via eccezionale, l'accesso puo' avvenire nella posizione B3,
anziche'   all'iniziale  B1,  per  particolari  professionalita'  che
richiedono   ulteriori   requisiti  in  relazione  alla  specificita'
dell'attivita'  lavorativa,  come  previsto  dal  successivo art. 57,
comma 4.
   6.  Per  l'accesso  alle  categorie,  fatto  salvo quanto previsto
dall'art.  57,  commi  2  e  4,  sono  richiesti  i  titoli di studio
descritti nella Tabella A.
   7.  In  caso  di  passaggio  tra  categorie  al  dipendente  viene
attribuito  il  trattamento  tabellare iniziale previsto per la nuova
categoria.  Qualora  il trattamento economico in godimento, acquisito
per  effetto  della  progressione  economica,  risulti  superiore  al
predetto  trattamento  tabellare iniziale, il dipendente e' collocato
nella  posizione economica immediatamente inferiore della categoria e
conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in
caso di passaggio a categoria superiore.
   8.  Al  personale  proveniente  per processi di mobilita' da altre
amministrazioni  del  comparto  resta  attribuita  la  categoria e la
posizione economica conseguite nell'Amministrazione di provenienza.