ART. 57 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
   1.   Le   procedure   attuative   del   presente   articolo   sono
preventivamente    individuate   dalle   amministrazioni   con   atti
regolamentari  improntati  a  principi di imparzialita', trasparenza,
tempestivita',  economicita'  e celerita' di espletamento ai sensi di
quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993.
   2.  I  Regolamenti di Ateneo nell'ambito delle dotazioni organiche
prevederanno  modalita'  di  espletamento  di procedure selettive per
l'accesso  a  ciascuna  categoria, riservate al personale in servizio
della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso
del  titolo  di  studio  previsto  per  l'accesso  esterno qualora il
dipendente  abbia un'anzianita' di servizio di 5 anni nella categoria
di  appartenenza  o  nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i
titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va
salvaguardato comunque un adeguato accesso dall'esterno.
   3.  I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale,
si   ispireranno   a   criteri   di   valutazione   delle  competenze
professionali  acquisite  e  conseguenti all'esperienza professionale
risultante  dal  curriculum  del  dipendente  nonche'  verificate  da
apposite  prove  di  esame  dimensionate  in  relazione ai livelli di
professionalita'  richiesta  per  ciascuna  categoria,  con  adeguato
riconoscimento  della  formazione  certificata secondo il sistema dei
crediti  formativi.  In  ogni  caso  i regolamenti di Ateneo dovranno
prevedere  adeguata  valorizzazione del possesso del titolo di studio
previsto  per  l'accesso  dall'esterno  a ciascuna categoria. Trovano
applicazione  gli  articoli  6,  comma  3,  lettera n), e 7, comma 1,
lettera d).
   4.  Sia per l'accesso esterno che interno, i regolamenti di Ateneo
possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per
l'accesso   alla  categoria,  requisiti  professionali  specifici  in
relazione   alla  tipologia  dell'attivita'  lavorativa.  Gli  stessi
regolamenti  possono, altresi', prevedere la valutazione del servizio
prestato con contratto a tempo determinato di cui all'art. 19.
   5.  I  regolamenti  di  Ateneo  di  cui al comma 2 sono oggetto di
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   6.  Il  numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla
categoria  immediatamente superiore e all'accesso esterno e' definito
dalle amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al
comma  2,  pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua -
nell'ambito   della   programmazione  triennale  del  fabbisogno  del
personale   e   dei   suoi   eventuali   aggiornamenti,   oggetto  di
consultazione  con  i  soggetti  sindacali di cui all'art. 9. In tali
incontri,  saranno presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o
qualitativi  di  personale,  derivanti  dalla  costituzione  di nuove
strutture   o  dal  loro  potenziamento,  e  gli  eventuali  connessi
interventi  formativi  necessari.  Sullo  stato  di  attuazione della
programmazione  si  svolgeranno  incontri con periodicita' semestrale
con gli stessi soggetti sindacali.
   7.   Anche   i   posti   destinati   ai  passaggi  alla  categoria
immediatamente  superiore  sono coperti mediante accesso dall'esterno
se  la  selezione  di  cui  al  comma  3 ha avuto esito negativo o se
mancano  del tutto all'interno le professionalita' da selezionare; in
tale  ultimo  caso,  le  amministrazioni  adottano  un atto motivato,
oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   8.   I   dipendenti   che   vengano   inquadrati  nella  categoria
immediatamente  superiore a seguito delle procedure selettive indette
ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.