ART. 58 - SISTEMA DI VALUTAZIONE
   1.  Ciascuna  Amministrazione  procede,  in  coerenza  con  quanto
previsto  all'art.  4,  comma  2,  lett.  b),  alla valutazione delle
prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini:
   -  della  corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art.
68, comma 2, lett. d);
   -  della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori
di cui all'art. 59, comma 2, lettere b) e c);
   2.  La  valutazione  per  la progressione economica si effettua in
modo  coordinato  con  i tempi e con le modalita' di espletamento dei
meccanismi selettivi previsti per tale progressione.
   3.  La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata, sulla base dei
criteri   generali   oggetto  di  informazione  e,  a  richiesta,  di
concertazione  con  i  soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  9, dal
responsabile  della struttura in cui l'interessato ha prestato la sua
attivita'   ed   e'  tempestivamente  comunicata  al  dipendente.  Il
dipendente,   ricevuta   la  informazione,  puo',  entro  15  giorni,
formulare  proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il
parere   di   un   apposito   comitato   presieduto   dal   Direttore
Amministrativo  e composto secondo modalita' e criteri definiti dalle
singole   amministrazioni,  oggetto  di  informazione  preventiva  ai
soggetti  sindacali di cui all'articolo 9. In caso di parita' di voto
prevale  quello del Presidente. Il comitato, il cui funzionamento non
deve comportare oneri di spesa, delibera entro 20 giorni.