ART.  59  -  CRITERI  DI  SELEZIONE  AI  FINI  DELLA  PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
   1.  I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche   all'interno   di  ciascuna  categoria  sono  oggetto  di
contrattazione  integrativa.  Ove  questa non venga conclusa entro 60
giorni  -  prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla data di entrata
in vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai
commi successivi.
   2.  Nel  caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui al comma
precedente,  la selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti
indicatori  ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6,
in  relazione al diverso livello di professionalita' espresso dalle 4
categorie:
   a) formazione certificata e pertinente;
   b)    arricchimento    professionale   derivante   dall'esperienza
lavorativa,   con   esclusione   di  automatismi  legati  al  decorso
dell'anzianita',  desumibile  dal curriculum e/o dalla documentazione
presentata dall'interessato;
   c) qualita' delle prestazioni individuali con particolare riguardo
alla   capacita'  di  proporre  soluzioni  innovative,  al  grado  di
coinvolgimento  nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze
dell'utenza e alla soluzione dei problemi
   d)  anzianita'  di  servizio  prestato  senza essere incorsi negli
ultimi  due  anni  in sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero
scritto;
   e)  titoli  culturali  e  professionali  (per  esempio: incarichi;
pubblicazioni;  collaborazioni;  docenza  o  frequenza  in convegni e
seminari  di  studio, corsi di formazione; titoli di studio ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti  per l'accesso alla categoria; corsi di
perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca).
   3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria EP viene riservato:
   - alla lettera a): fino a 20%;
   - alla lettera b): fino a 15%;
   - alla lettera c): fino a 25%;
   -  alla  lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio
maturato  nella  stessa  categoria  EP  o  nelle  ex  qualifiche  ivi
inserite;
   - alla lettera e): fino a 30%.
   4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria D viene riservato:
   - alla lettera a): fino a 20%;
   - alla lettera b): fino a 20%;
   - alla lettera c): fino a 25%;
   - alla lettera d): fino a 15%;
   - alla lettera e): fino a 20%.
   5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria C viene riservato:
   - alla lettera a): fino a 20%;
   - alla lettera b): fino a 25%;
   - alla lettera c): fino a 20%;
   - alla lettera d): fino a 15%;
   - alla lettera e): fino a 20%.
   6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria B viene riservato:
   - alla lettera a): fino a 25%;
   - alla lettera b): fino a 20%;
   - alla lettera c): fino a 20%;
   - alla lettera d): fino a 20%;
   - alla lettera e): fino a 15%.
   7.  In  prima  applicazione,  allo  scopo di snellire le procedure
selettive  attivate  ai fini della progressione economica all'interno
della  categoria,  le  stesse  dovranno essere effettuate senza tener
conto  dell'indicatore  di  cui  al  comma  2,  lettera  a) ed essere
concluse  entro  il  31.12.2001.  Nelle  procedure di cui al presente
comma,  l'anzianita'  di cui all'articolo 56, comma 2, e' riferita al
servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.