ART. 6 - INFORMAZIONE 1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Le amministrazioni sono tenute a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle seguenti materie: a) regolamenti d'Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro eventuali modifiche; b) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture; c) verifica periodica della produttivita' delle strutture; d) stato dell'occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell'organico; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilita', di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue modifiche; g) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per particolari responsabilita' o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 61 e 63, comma 3, e loro valutazione periodica; h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'articolo 58; i) modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti; j) voci di bilancio preventivo d'Ateneo relative al personale, comprese variazioni di bilancio; k) criteri e linee generali per l'adozione delle forme contrattuali di lavoro subordinato previste dall'articolo 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993 e sulle iniziative di razionalizzazione assunte ai sensi dell'art. 23, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo; l) criteri generali sulle procedure selettive di cui all'art. 74, comma 5; m) comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 46, comma 1; n) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3; o) modalita' e criteri di composizione del comitato di cui all'art. 58, comma 3; p) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui all'art. 63, comma 1; q) modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3. 4. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363. c) andamento generale della mobilita' del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttivita' individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi degli articoli 67 e 68; f) andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui alla lettera k del comma 3; g) funzionamento dei servizi sociali. h) materie oggetto di informazione preventiva; i) stato di attuazione dei contratti integrativi; 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente. 6. Non e' oggetto di riservatezza l'informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.