ART. 6 - INFORMAZIONE
   1.   L'informazione   si   propone  di  basare  sulla  trasparenza
decisionale  e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione
dei ruoli, i comportamenti delle parti.
   2.  Ciascuna  Amministrazione  fornisce  informazioni  ai soggetti
sindacali  di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle
misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
   3.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  fornire  un'informazione
preventiva,   facendo  pervenire  tempestivamente  la  documentazione
necessaria sulle seguenti materie:
   a)  regolamenti  d'Ateneo concernenti il personale del comparto, e
loro eventuali modifiche;
   b)  articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle
singole strutture;
   c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
   d)  stato  dell'occupazione,  criteri  per la determinazione delle
dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell'organico;
   e)   criteri   generali   di  riorganizzazione  degli  uffici,  di
programmazione  della  mobilita', di innovazione e di sperimentazione
gestionale;
   f) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue
modifiche;
   g)   criteri  generali  per  l'attribuzione  degli  incarichi  per
particolari  responsabilita' o funzioni alle categorie D e EP, di cui
agli articoli 61 e 63, comma 3, e loro valutazione periodica;
   h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'articolo
58;
   i)  modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito
delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti;
   j)  voci  di  bilancio  preventivo d'Ateneo relative al personale,
comprese variazioni di bilancio;
   k)   criteri   e   linee   generali  per  l'adozione  delle  forme
contrattuali  di  lavoro subordinato previste dall'articolo 36, comma
7,  del  D.  Lgs.  n. 29/1993 e sulle iniziative di razionalizzazione
assunte  ai  sensi  dell'art.  23, fermo restando quanto previsto dal
comma 2 dello stesso articolo;
   l)  criteri generali sulle procedure selettive di cui all'art. 74,
comma 5;
   m) comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 46, comma 1;
   n)  criteri  generali per lo svolgimento delle procedure selettive
ai fini della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3;
   o)  modalita'  e  criteri  di  composizione  del  comitato  di cui
all'art. 58, comma 3;
   p)  criteri  per  la  scelta  dei  dipendenti  cui  attribuire  le
posizioni e funzioni di cui all'art. 63, comma 1;
   q)  modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma
3.
   4.  Nelle  seguenti  materie  l'informazione  e'  successiva,  con
frequenza  almeno  annuale,  ed  ha  per oggetto i criteri e le linee
generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
   a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
   b)  misure  in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
in relazione a quanto previsto in particolare dal D. Lgs. n. 626/1994
e   successive   modifiche   ed  integrazioni,  nonche'  dal  decreto
interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
   c) andamento generale della mobilita' del personale;
   d)  distribuzione  delle  ore  di  lavoro straordinario e relative
prestazioni;
   e)  distribuzione  complessiva  delle risorse per la produttivita'
individuale  e  collettiva  e  il miglioramento dei servizi, ai sensi
degli articoli 67 e 68;
   f)  andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui
alla lettera k del comma 3;
   g) funzionamento dei servizi sociali.
   h) materie oggetto di informazione preventiva;
   i) stato di attuazione dei contratti integrativi;
   5.   Nel   caso   in   cui   il   sistema  informativo  utilizzato
dall'Amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla
quantita'   e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli
dipendenti,  le  amministrazioni  provvedono  ad  una adeguata tutela
della  riservatezza  della  sfera personale del lavoratore secondo la
normativa vigente.
   6.  Non  e'  oggetto  di  riservatezza  l'informazione ai soggetti
sindacali  di cui all'art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei
trattamenti accessori.