ART. 60 - CATEGORIA EP
   1.  In  considerazione  dell'alto  contenuto  di  professionalita'
richiesto  al  personale  inquadrato  nella  categoria  EP,  per tale
personale  valgono  le  specifiche  disposizioni  contenute nei commi
seguenti.
   2.  L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali medie trimestrali.
La  presenza  in  servizio  viene  assicurata  correlandola  in  modo
flessibile  all'orario  di  servizio della struttura di appartenenza,
tenendo   conto   delle   esigenze   e   dei   criteri  organizzativi
dell'Amministrazione.
   3.  La  formazione  e  l'aggiornamento professionale del personale
della  categoria  EP  sono  assunti dalle amministrazioni come metodo
permanente   teso   ad   assicurare  il  costante  adeguamento  delle
competenze  allo  sviluppo  del  contesto  culturale,  tecnologico  e
organizzativo  di  riferimento;  conseguentemente,  la partecipazione
alle  iniziative  di  formazione  inserite in appositi percorsi anche
individuali, su proposta degli interessati o comunque, concordati con
gli  organi statutari e/o con i dirigenti, viene considerata servizio
utile  a  tutti  gli  effetti  e i relativi oneri sono a carico della
Amministrazione.
   4. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in
periodi  compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui
al  presente  articolo  puo'  essere  consentita  la partecipazione a
qualificate  iniziative  di aggiornamento professionale e formazione.
L'Amministrazione  deve  formalizzare  un eventuale, motivato diniego
entro   dieci   giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  fatta
dall'interessato.  Qualora  l'Amministrazione  riconosca  l'effettiva
connessione  di  tali  iniziative  con l'attivita' di servizio, puo',
nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'  di bilancio, contribuire
anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
   5.  Le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale
di  categoria  EP  ai  progetti  di ricerca finanziati da committenti
pubblici  o  privati,  all'interno  delle strategie e dei piani delle
amministrazioni stesse.
   6.   Il   personale  della  categoria  EP  ha  diritto  ad  essere
riconosciuto autore - o coautore - delle ricerche a cui lavora. Salvo
che  l'Amministrazione  non  ritenga  di pubblicare i risultati della
ricerca  nell'ambito  dei  propri  programmi  editoriali, l'autore ha
diritto  alla  pubblicazione  in  proprio,  fatto  salvo  l'eventuale
vincolo di segretezza.
   7. Le amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini
dell'arricchimento   professionale   lo   svolgimento  da  parte  del
personale  della  categoria  EP,  di attivita' nelle ipotesi elencate
all'art.  58,  comma  6,  lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 29/1993,
previa   autorizzazione  dell'Amministrazione,  senza  utilizzare  le
strutture  dell'Amministrazione stessa e fuori dell'orario di lavoro.
Il  diniego  di  autorizzazione  deve  essere adeguatamente motivato;
decorsi  20  giorni  dalla  richiesta  di  autorizzazione,  questa si
intende rilasciata.