ART.  61  -  CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA
CATEGORIA EP
   1.   Le  amministrazioni  possono  conferire  al  personale  della
categoria   EP,  incarichi  comportanti  particolari  responsabilita'
gestionali  ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad
ordini    professionali    o,   comunque,   alta   qualificazione   e
specializzazione.
   2.  Gli  incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti
al   personale   di  cui  all'art.  51,  secondo  gli  appositi  atti
convenzionali, sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro
organo  individuato  secondo  gli ordinamenti delle amministrazioni -
previa  determinazione  da  parte  delle  amministrazioni  di criteri
generali  - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e
motivato  e possono essere rinnovati con le medesime formalita'. Tali
criteri  generali  saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
   3.  Per il conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono
conto  - rispetto alle funzioni ed alle attivita' da svolgere - della
natura  e  caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti
culturali   e   professionali   posseduti,  delle  attitudini,  delle
capacita'  professionali  e  dell'esperienza  acquisite dal personale
della categoria EP.
   4.  Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con
atto  scritto  e  motivato,  in  relazione  ad  intervenuti mutamenti
organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati
negativi.
   5.  I  risultati  dell'attivita'  svolta  dai dipendenti cui siano
stati  attribuiti  gli  incarichi  di  cui  al presente articolo sono
oggetto  di  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure
predeterminati   dall'Amministrazione,   di   cui  deve  essere  data
informazione  ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. La valutazione
positiva   da'  titolo  alla  corresponsione  della  retribuzione  di
risultato  di cui all'art. 62. Le amministrazioni, prima di procedere
alla  definitiva  formalizzazione  di  una  valutazione non positiva,
acquisiscono   in   contraddittorio  le  valutazioni  del  dipendente
interessato   anche  assistito  dalla  organizzazione  sindacale  cui
aderisce  o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa
procedura  di  contraddittorio  vale  anche  per la revoca anticipata
dell'incarico di cui al comma 4.
   6.  La  revoca  o  la cessazione dell'incarico comporta la perdita
della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del
dipendente  di  essere adibito a mansioni congrue con la categoria di
appartenenza, nonche' il diritto alla retribuzione di posizione nella
misura minima.