ART. 61 - CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP 1. Le amministrazioni possono conferire al personale della categoria EP, incarichi comportanti particolari responsabilita' gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all'art. 51, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle amministrazioni - previa determinazione da parte delle amministrazioni di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalita'. Tali criteri generali saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. 3. Per il conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attivita' da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacita' professionali e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP. 4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. 5. I risultati dell'attivita' svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. La valutazione positiva da' titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 62. Le amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 4. 6. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni congrue con la categoria di appartenenza, nonche' il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima.