ART.62 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
   1.   Il  trattamento  economico  accessorio  del  personale  della
categoria   EP   e'   composto   dall'indennita'   di  ateneo,  dalla
retribuzione  di  posizione  e  dalla  retribuzione  di risultato. La
retribuzione   di   posizione  e  di  risultato  assorbono  tutte  le
competenze   accessorie   e  le  indennita'  previste  dal  contratto
collettivo  nazionale  21/5/96,  compreso  il  compenso per il lavoro
straordinario    con    l'esclusione   dell'indennita'   di   ateneo,
dell'indennita'  di  rischio da radiazioni di cui all'articolo 50 del
presente  CCNL,  nonche'  dei compensi che specifiche disposizioni di
legge  finalizzano  all'incentivazione di prestazioni o risultati del
personale.  L'importo  della  retribuzione  di  posizione varia da un
minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per
tredici mensilita'.
   2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 e' attribuito a
tutto  il  personale  appartenente  alla  categoria  EP.  Gli importi
superiori  al  minimo  di posizione sono attribuiti in corrispondenza
dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilita'
gestionali  ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione
ad    albi   professionali   o   comunque   alta   qualificazione   o
specializzazione,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  61, comma 1.
Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione
di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente
individuata.
   3.  La  retribuzione  di  risultato  e' finalizzata a remunerare i
risultati    espressi   da   ciascun   dipendente   in   termini   di
efficienza/produttivita'   a  seguito  della  valutazione  effettuata
secondo  quanto  previsto  dall'art.  61,  comma  5.  L'importo della
retribuzione  di risultato eventualmente spettante e' compreso tra il
10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
   4.  Al  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e della
retribuzione di risultato e' destinato in ciascuna Amministrazione un
apposito fondo, costituito come previsto dall'art. 70.