ART.62 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP e' composto dall'indennita' di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal contratto collettivo nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con l'esclusione dell'indennita' di ateneo, dell'indennita' di rischio da radiazioni di cui all'articolo 50 del presente CCNL, nonche' dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilita'. 2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 e' attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilita' gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata. 3. La retribuzione di risultato e' finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttivita' a seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 5. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante e' compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita. 4. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato e' destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo, costituito come previsto dall'art. 70.