ART. 64 - INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
   1.  Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 1
del  CCNL del 5.9.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi,
per  tredici  mensilita',  indicati  nella  allegata  tabella D, alle
scadenze ivi previste.
   2.  A  seguito  della  attribuzione  degli incrementi indicati nel
comma  1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni
iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al
presente   CCNL  sono  rideterminati  secondo  le  indicazioni  delle
allegate tabelle E1 ed E2 e con le decorrenze ivi previste.
   3.   Sono   confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la
retribuzione  individuale  di  anzianita'  negli importi spettanti al
personale   in  servizio  alla  data  di  stipulazione  del  presente
contratto.   Al  personale  neo-assunto  e'  attribuita  l'indennita'
integrativa speciale nella misura prevista per la posizione economica
iniziale  di  ciascuna  categoria;  al  personale  neo-assunto  nella
posizione  economica  B3  ai  sensi  dell'art.  55,  comma 5, secondo
periodo, e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura
prevista per detta posizione economica.
   4. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio
con  diritto  a pensione nel periodo di vigenza della parte economica
del  presente  CCNL  1998-1999,  gli  incrementi  di  cui al presente
articolo  hanno  effetto integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti   nella   tabella   D,  ai  fini  della  determinazione  del
trattamento  di  quiescenza  e  dell'equo  indennizzo.  Agli  effetti
dell'indennita'  premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva
del  preavviso,  nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice
civile,  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.