ART. 65 - INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI ATENEO 1. A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennita' di ateneo previste dall'articolo 5 del CCNL 5.9.1996 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella F. 2. Per la copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed ai riallineamenti dell'indennita' di cui al comma 1, si provvede attraverso la riduzione stabile del fondo di cui all'art. 42 del CCNL del 21.5.1996 cosi' come previsto dall'art. 67, comma 1, lettera a) del presente CCNL. 3. L'indennita' di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalita' in corso.