ART. 65 - INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI ATENEO
   1.  A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennita'
di   ateneo   previste   dall'articolo   5  del  CCNL  5.9.1996  sono
rideterminate nelle misure indicate nella tabella F.
   2.  Per  la  copertura  degli oneri conseguenti agli aumenti ed ai
riallineamenti  dell'indennita'  di  cui  al  comma  1,  si  provvede
attraverso la riduzione stabile del fondo di cui all'art. 42 del CCNL
del  21.5.1996  cosi' come previsto dall'art. 67, comma 1, lettera a)
del presente CCNL.
   3.  L'indennita'  di  cui  al presente articolo continua ad essere
erogata con le modalita' in corso.