ART. 66 - LAVORO STRAORDINARIO
   1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di
lavoro  straordinario,  che si rendessero necessarie per fronteggiare
particolari   situazioni   di   lavoro,  le  amministrazioni  possono
utilizzare  risorse  finanziarie  in  misura  non  superiore a quelle
destinate,  nell'anno  1999, alle finalita' di cui all'art. 42, comma
2,  lett.  a)  del  CCNL  del 21.5.96, detratte le somme destinate al
medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che
dovranno  finanziare  il  fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale appartenente alla categoria EP.
   2.  Agli  effetti  della  determinazione  dei  compensi per lavoro
straordinario   sono  determinate  tre  tariffe  corrispondenti  alle
categorie  B,  C  e  D.  Il  calcolo  e'  effettuato  con riferimento
rispettivamente alle posizioni economiche B3, C4 e D2.
   3.  Le  parti  si  incontrano  a  livello  di  Amministrazione per
valutare  le  condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di
lavoro  straordinario  e  per  individuare  le  soluzioni che possono
consentirne  una  progressiva  e  stabile  riduzione,  anche mediante
opportuni  interventi  di  razionalizzazione  dei servizi. I risparmi
accertati  a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.
67, in sede di contrattazione integrativa.