ART.   67  -  FONDO  PER  LE  PROGRESSIONI  ECONOMICHE  E  PER  LA
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
   1.  Presso  ciascuna  Amministrazione, a decorrere dall'anno 2000,
sono   destinate   alla   attuazione  delle  progressioni  economiche
orizzontali  nel  nuovo  sistema  di  classificazione  del personale,
nonche'   a   sostenere   le   iniziative  rivolte  a  migliorare  la
produttivita',  l'efficienza  e  l'efficacia dei servizi, le seguenti
risorse:
   a) Le risorse di cui all'art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento
all'anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:
   *   un   importo   pari   al   2.92%  del  monte  salari  1997  di
Amministrazione  riferito  al  personale del comparto, destinato agli
aumenti  ed  al  riallineamento  dell'indennita'  di  ateneo ai sensi
dell'art. 65 del presente CCNL;
   *  compensi  accessori  ivi  comprese  le  risorse  per  il lavoro
straordinario,  ad  eccezione  dell'indennita'  di  ateneo, destinati
nell'anno  1999  al  personale  delle ex qualifiche IX, I rs e II rs.
Tali  risorse  confluiscono nel fondo di cui all'art. 70 del presente
CCNL;
   *   risorse   per   la  corresponsione  dei  compensi  per  lavoro
straordinario di cui all'art. 66, comma 1, del presente CCNL.
   b)  le  eventuali  risorse  aggiuntive destinate nell'anno 1999 al
trattamento  accessorio  ai  sensi  dell'art.  42  del CCNL 21/5/96 e
dell'art.   4   del   CCNL   5/9/96,  nel  rispetto  delle  effettive
disponibilita' di bilancio delle singole amministrazioni;
   c)  le  somme  derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge
449/1997;
   d)  le  economie  conseguenti  alla trasformazione del rapporto di
lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo  parziale  ai  sensi  e nei limiti
dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni  e  modificazioni,  realizzate  successivamente all'anno
1999;
   e)  i  risparmi  derivanti  dalla  applicazione  della  disciplina
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
   f)  le  risorse  che  specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
   g)  gli  eventuali  risparmi  derivanti  dalla  applicazione della
disciplina  dello  straordinario  di cui all'articolo 66 del presente
CCNL;
   2.  Le  amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL
non  avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno
1999  quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett.
b) con riferimento all'anno 1998.
   3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie
-  nel  rispetto  dei  limiti  di  bilancio  e comunque in misura non
superiore all'1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito
al   personale  del  comparto  -  al  finanziamento  dei  trattamenti
accessori  correlati  agli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicita',  in  presenza  di condizioni organizzative e gestionali
che  consentano  il  controllo  di  gestione  e  la valutazione della
produttivita' e dei risultati.
   4.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti,
ai  quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio  cui  non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle  strutture  e/o  delle  risorse  finanziarie  disponibili o che
comportino  un  incremento  stabile  delle  dotazioni  organiche,  le
amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale
dei  fabbisogni  di  cui  all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano
anche  l'entita'  delle  risorse  necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare
nelle   nuove  attivita'  e  ne  individuano  la  relativa  copertura
nell'ambito delle capacita' di bilancio.