ART.  68 - UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER
LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
   1.  Le  risorse  di  cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere
effettivi  e  significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di   efficacia  delle  amministrazioni  e  di  qualita'  dei  servizi
istituzionali.
   2.  In  relazione  alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di
cui all'art. 67 sono utilizzate per:
   a)   corrispondere   gli  incrementi  retributivi  collegati  alla
progressione   economica   all'interno  delle  categorie  secondo  la
disciplina  degli  articoli  56  e  59  del presente CCNL. Le risorse
destinate  dal  CCNL alla finalita' di cui alla presente lettera sono
incrementabili   -   a   seguito  di  contrattazione  integrativa  da
concludersi  entro  60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a
valere  sulle risorse destinate alle finalita' di cui alla lettera d)
del  presente  comma.  Resta  comunque  acquisito  al  fondo  di  cui
all'articolo  67,  per  le finalita' di cui alla presente lettera, il
differenziale  tra  le  posizioni  economiche  rivestite  e il valore
iniziale  della  categoria  di coloro che cessano definitivamente dal
servizio.
   b)  corrispondere l'indennita' di responsabilita' per il personale
delle  categorie  B,  C  e  D  secondo la disciplina dell'art. 63 del
presente   CCNL.  Sono  utilizzate  per  tale  finalita'  le  risorse
destinate  agli istituti di cui all'art. 42, comma 2, lettera d), del
CCNL  del 21.5.1996, con riferimento all'anno 1999. Per gli incarichi
di  cui  all'art.  63,  comma 3, al personale della categoria D, tali
risorse sono ulteriormente incrementate fino ad un massimo dello 0,2%
del  monte  salari  1997 di Amministrazione riferito al personale del
comparto, a valere sulla quota di cui all'art. 67, comma 3;
   c)  corrispondere  compensi  per  la  remunerazione di compiti che
comportano  oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonche'
la  reperibilita'  collegata  alla particolare natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza;
   d)  erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento  dei  servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati  al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo
quanto previsto dall'art. 58;
   e)  incentivare  le  specifiche  attivita' e prestazioni correlate
alla  utilizzazione  delle  risorse  indicate nell'articolo 67, c. 1,
lett. f), del presente CCNL.
   3.  Al  termine  dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai
passaggi  a  posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa
categoria,    rapportate    su   base   annua,   vengono   trasferite
permanentemente  dal  fondo nei competenti capitoli di bilancio delle
singole  amministrazioni.  Resta  salvo  quanto previsto dal comma 2,
lettera a), terzo periodo del presente articolo.
   4.  Le  somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalita'  del  corrispondente  esercizio finanziario sono portate in
aumento  delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica
finalizzazione gia' definita.