ART. 7 - CONCERTAZIONE
   1.  Ciascuno  dei  soggetti  sindacali di cui all'art. 9, ricevuta
l'informazione,   puo'   attivare,  mediante  richiesta  scritta,  la
concertazione.  La concertazione si effettua sui criteri generali per
la disciplina nelle seguenti materie:
   a) articolazione dell'orario di servizio;
   b)  conferimento  degli  incarichi  di  cui  all'art.  6, comma 3,
lettera g), e loro valutazione periodica;
   c)  modalita' di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito
delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti;
   d)   svolgimento   delle   procedure   selettive   ai  fini  della
progressione verticale di cui all'art. 6, comma 3, lettera n);
   e) procedure selettive di cui all'art. 6, comma 3, lettera l).
   f) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58;
   g)  modalita' di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma
3.
   2.  La  concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano
entro  il  quarto  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta;
durante   la   concertazione   le   parti   si   adeguano,  nei  loro
comportamenti,   ai   principi   di  responsabilita',  correttezza  e
trasparenza.
   3.  La  concertazione  si  conclude  nel termine massimo di trenta
giorni  dalla  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa
e'  redatto  specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti.   Gli   impegni   concertati  hanno  per  le  parti  carattere
vincolante.
   4.   Per   l'approfondimento   di   specifiche  problematiche,  in
particolare  concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente,
l'igiene  e  sicurezza  del lavoro, i servizi sociali, possono essere
costituite,  a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, in
relazione   alle  dimensioni  delle  amministrazioni  e  senza  oneri
aggiuntivi  per  le  stesse,  entro  il  termine  di  60 giorni dalla
stipulazione  del  presente  contratto, commissioni bilaterali ovvero
osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie  -  che  le  amministrazioni  sono  tenute  a  fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal
presente  comma  sono  attribuiti,  per quanto di loro competenza, ai
comitati   per   le   pari  opportunita'  istituiti  ai  sensi  delle
disposizioni vigenti.
   5.  La composizione degli organismi previsti nel precedente comma,
che  non  hanno  funzioni  negoziali,  e'  di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.