ART. 70 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITA' 1. A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall'anno 2000, e' costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del presente CCNL. 2. Il fondo e' alimentato dalle seguente risorse: a. Le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs; b. I compensi accessori, ad eccezione dell'indennita' di ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno 1999 quantificheranno le predette risorse con riferimento all'anno 1998; c. Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto. 3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo. 4. Le somme eventualmente gia' corrisposte nell'anno 2000 per i compensi accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario, saranno conguagliati all'atto della attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno.