ART.  70  -  FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITA'
   1.  A  decorrere  dal  31.12.1999,  e  a valere dall'anno 2000, e'
costituito  presso  ciascuna  Amministrazione un fondo destinato alla
corresponsione  della retribuzione di posizione e di risultato per il
personale della categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del
presente CCNL.
   2. Il fondo e' alimentato dalle seguente risorse:
   a.   Le  somme  relative  ai  compensi  per  lavoro  straordinario
destinate nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche
IX, I rs e II rs;
   b.  I  compensi accessori, ad eccezione dell'indennita' di ateneo,
destinati nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche
IX,  I  rs  e  II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del
presente   CCNL   non  avessero  ancora  determinato  il  trattamento
accessorio  per  l'anno 1999 quantificheranno le predette risorse con
riferimento all'anno 1998;
   c.   Ulteriori   risorse,  a  carico  dei  bilanci  delle  singole
amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto.
   3.  Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da
un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.
   4.  Le  somme  eventualmente gia' corrisposte nell'anno 2000 per i
compensi  accessori,  compresi  i  compensi per lavoro straordinario,
saranno  conguagliati  all'atto della attribuzione della retribuzione
di posizione e di risultato per il medesimo anno.